COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Vis Patavium Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 72 del 27/3/2013 – Squalifica quattro giornate giocatore Lunardi Riccardo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 10.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Vis Patavium
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 72 del 27/3/2013 – Squalifica quattro giornate giocatore Lunardi Riccardo – Campionato di 2^ Categoria
L’A.S.D. Vis Patavium ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 72 del 27/3/2013 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Lunardi Riccardo : “due giornate perché, al momento dell’espulsione, contestava un provvedimento arbitrale con frasi irriguardose e due giornate perché, dall’esterno del recinto di gioco, minacciava più volte l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Vis Patavium;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta equa la sanzione irrogata al calciatore Lunardi dall’Organo di Giustizia di primo grado;
ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata;
tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Vis Patavium;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Lunardi Riccardo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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