COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Roverchiara Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 49 del 27/3/2013 – Ammenda di € 500,00.- a carico della Società; Squalifica per sette giornate giocatore Ambrosi Christian – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 10.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Roverchiara
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 49 del 27/3/2013 – Ammenda di € 500,00.- a carico della Società; Squalifica per sette giornate giocatore Ambrosi Christian – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Roverchiara ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 49 del 27/3/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni disciplinari :
- ammenda di € 500,00.- a carico della Società : “per comportamento gravemente offensivo, dispregiativo e discriminatorio (razziale) nei confronti di un giocatore avversario ex art. 11, III comma C.G.S. ”.
- squalifica per sette giornate a carico del calciatore Ambrosi Christian : “per comportamento dispregiativo, offensivo e discriminatorio nei confronti di un giocatore avversario e per comportamento oltraggioso nei confronti del direttore di gara.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Roverchiara;
rilevato, preliminarmente, che il ricorso proposto dalla Società Roverchiara risulta assolutamente privo di sottoscrizione;
considerato, pertanto, che lo stesso appare nullo o quanto meno irregolare a norma delll’art. 33 commi 5 e 9 del C.G.S. e, come tale, improcedibile
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di inammissibile il ricorso presentato dalla Società Roverchiara;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00;
- di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del calciatore Ambrosi Christian
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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