COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Roverchiara Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 49 del 27/3/2013 – Ammenda di € 500,00.- a carico della Società; Squalifica per sette giornate giocatore Ambrosi Christian – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Roverchiara Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 49 del 27/3/2013 – Ammenda di € 500,00.- a carico della Società; Squalifica per sette giornate giocatore Ambrosi Christian – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Roverchiara ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 49 del 27/3/2013 con le quali ha inflitto le seguenti sanzioni disciplinari : - ammenda di € 500,00.- a carico della Società : “per comportamento gravemente offensivo, dispregiativo e discriminatorio (razziale) nei confronti di un giocatore avversario ex art. 11, III comma C.G.S. ”. - squalifica per sette giornate a carico del calciatore Ambrosi Christian : “per comportamento dispregiativo, offensivo e discriminatorio nei confronti di un giocatore avversario e per comportamento oltraggioso nei confronti del direttore di gara.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Roverchiara; rilevato, preliminarmente, che il ricorso proposto dalla Società Roverchiara risulta assolutamente privo di sottoscrizione; considerato, pertanto, che lo stesso appare nullo o quanto meno irregolare a norma delll’art. 33 commi 5 e 9 del C.G.S. e, come tale, improcedibile P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di inammissibile il ricorso presentato dalla Società Roverchiara; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00; - di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del calciatore Ambrosi Christian - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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