COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 28/3/2013 REAL S. MASSIMO 2000 – ROSEGAFERRO
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 28/3/2013 REAL S. MASSIMO 2000 - ROSEGAFERRO
A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 74 del 4.4.2013,
il G.S.
letto il reclamo presentato ritualmente dalla società ROSEGAFERRO, col quale si lamenta che l'A., sospesa la gara del 28.3.2013 contro la società REAL S. MASSIMO 2000 A.S.D., a causa della impossibilità di ripristinare l'impianto d'illuminazione, dopo l'iniziale spegnimento di tutta la struttura, che si rivelava comunque insufficiente, avrebbe successivamente adombrato nel referto anche la sopravvenuta impraticabilità del campo.
Si evidenzia, in particolare, che l'A. abbia impropriamente utilizzato l'espressione "impraticabilità del campo" che, ad avviso della reclamante, farebbe riferimento alle condizioni del terreno, ritenute inizialmente idonee, mentre la causa della sospensione andrebbe ricercata nella carenza dell'impianto d'illuminazione;
lette le controdeduzioni della società, REAL S. MASSIMO 2000, con le quali sostiene, da un lato, che la sospensione della partita é stata decretata per il concomitante ricorrere delle due condizioni negative, dall'altro, che il guasto alla terza torre d'illuminazione, che non avrebbe di per sé consentito la prosecuzione della gara, é attribuibile a causa di forza maggiore. A sostegno allega la dichiarazione del responsabile comunale per la manutenzione, nella quale si riferisce la natura del guasto e l'impossibilità di procedere immediatamente alla riparazione per le caratteristiche tecniche delle lampade;
letto il referto arbitrale, nel quale si riferisce della rottura dell'impianto d'illuminazione e del mancato ripristino in condizioni d'illuminazione accettabili, si aggiunge che, a causa dell'imperversare delle condizioni atmosferiche, le condizioni del terreno, inizialmente al limite della praticabilità, durante l'attesa per il ripristino dell'impianto, era divenuto impraticabile;
ritenuto che, nella fattispecie debbano ravvisarsi le due concomitanti condizioni di impraticabilità del campo e che il difetto d'illuminazione debba comunque attribuirsi a causa di forza maggiore.
Tanto premesso, il G.S. delibera di :
- rigettare il reclamo, con addebito della tassa non versata;
- dispone la ripetizione dell’incontro secondo le disposizioni del Comitato Regionale, cui rimette gli atti.