COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 28/ 3/2013 NEGRAR – TEAM S.LORENZO P. A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 28/ 3/2013 NEGRAR - TEAM S.LORENZO P. A.S.D. A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 74 del 4.4.2013; il G.S. - letto il reclamo presentato dalla società POL. TEAM S.LORENZO P., col quale la reclamante lamenta la responsabilità oggettiva della società ospitante A.S.D. NEGRAR per la sospensione della gara del 28.3.2013, in quanto il campo non era stato regolarmente segnato; - lette le controdeduzioni della società NEGRAR, con le quali la società ospitante precisa che l'operazione di segnatura é stata resa impossibile per causa di forza maggiore, in quanto, dopo aver cercato di provvedere secondo le successive indicazioni del direttore di gara (tracciamento prima con vernice e poi con calce) senza ottenenre un risultato soddisfacente a causa del dilavamento provocato dalla pioggia incessante, era decisa la sospensione; - letto il referto arbitrale, dal quale emerge, infatti, che l'Arbitro aveva invitato la società ospitante a provvedere con i successivi accorgimenti, sopra riferiti, senza ottenere un risultato accettabile proprio a causa dell'imperversare della pioggia, che asportava le tracce, tanto che anche la praticabilità del terreno di gioco doveva considerarsi al limite; - rilevato che il preannuncio di reclamo non é stato preceduto da riserva scritta: Tanto premesso il G.S. delibera di : - dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società TEAM S.LORENZO P., comunque infondato; - di addebitare alla stessa Società la tassa reclamo non versata. Dispone la ripetizione della gara secondo le decioni del Comitato Regionale, cui rimette gli atti.
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