COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso F.C. All Blacks Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 50 del 3/4/2013 – Omologazione gara All Blacks – Bassotto Scaligera del 10/3/2013 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso F.C. All Blacks Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 50 del 3/4/2013 – Omologazione gara All Blacks – Bassotto Scaligera del 10/3/2013 – Campionato di 3^ Categoria La Società F.C. All Blacks ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 50 del 3/4/2013 con la quale ha confermato l’omologazione della gara in epigrafe. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società All Blacks; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; considerato che la Regola 6 del Regolamento Gioco Calcio, come interpretata dalle Decisioni Ufficiali F.I.G.C., sotto la voce assistente di parte, al punto 4, stabilisce : “un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l’attività ricreativa e per le gare del S.G.S.). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso”; ritenuto, quindi, che il calciatore Bartolomioli Luca, avendo pacificamente svolto le funzioni di assistente arbitrale di parte fin dall’inizio della gara, non poteva partecipare alla stessa come calciatore e pertanto risultava privo di titolo; visto il disposto di cui all’art. 17, comma 6, lettera b) del C.G.S. che rimanda al precedente comma 5, per il caso in cui la Società faccia partecipare agli incontri calciatori non aventi titolo quale il caso in esame; considerato che il su citato comma 5 dell’art. 17 C.G.S. commina la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per detta violazione, tutto ciò considerato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società All Blacks; - di applicare a carico della Bassotto Scaligera Società la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando la gara c.s. : All Blacks – Bassotto Scaligera 3 – 0. La tassa reclamo non é stata versata.
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