COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Luca GALLETTI – Calciatore tesserato A.S.D. Malcesine Calcio del Sig. Donato PERICOLOSI – Dirigente A.S.D. Malcesine Calcio della Società A.S.D. Malcesine Calcio

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Luca GALLETTI – Calciatore tesserato A.S.D. Malcesine Calcio del Sig. Donato PERICOLOSI – Dirigente A.S.D. Malcesine Calcio della Società A.S.D. Malcesine Calcio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 7/3/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Luca GALLETTI – Calciatore tesserato A.S.D. Malcesine per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 10,comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver disputato nella corrente stagione sportiva – nelle file dell’’A.S.D. Malcesine Calcio – n. 3 gare valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciale, ciò senza averne titolo perché non ancora tesserato per la predetta Società, così come già descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Donato PERICOLOSI – Dirigente Accompagnatore A.S.D. Malcesine per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del CGS in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro n. 3 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado il calciatore Galletti Luca non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società A.S.D. MALCESINE CALCIO per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione di n. 3 gare del Campionato Giovanissimi Provinciale 2012/2013 nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio dirigente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti qualificatisi come tali e che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 16/4/2013 sono risultati presenti : il Sig. Luca GALLETTI Calciatore tesserato A.S.D. Malcesine Calcio, il Sig. Donato PERICOLOSI Dirigente A.S.D. Malcesine Calcio la Società A.S.D. Malcesine Calcio i predetti soggetti deferiti sono stati rappresentati dal Sig. Alberto Prandini (Malcesine – Presidente), giusta delega in atti il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 16/4/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento), precisando, nel contempo che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig. Luca Galletti Calciatore tesserato A.S.D. Malcesine Calcio : una giornata di squalifica; a carico del Sig. Donato Pericolosi Dirigente A.S.D. Malcesine Calcio : inibizione di giorni 20; a carico dell’ A.S.D. Malcesine Calcio ammenda di € 100.00 I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Luca Galletti Calciatore tesserato A.S.D. Malcesine Calcio : una giornata di squalifica; a carico del Sig. Donato Pericolosi Dirigente A.S.D. Malcesine Calcio : inibizione di giorni 20; a carico dell’ A.S.D. Malcesine Calcio ammenda di € 100.00 I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. Il Dott. Sciuto ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere all’A.S.D. Malcesine la sanzione della penalizzazione di 3 punti da scontarsi nella classifica del Campionato Giovanissimi Provinciale della stagione sportiva 2013/2014. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto di quest’ultimo provvedimento proposto dal Dott. Sciuto da infliggere a carico dell’A.S.D. Malcesine, ritenuto congruo il provvedimento stesso dispone l’irrogazione della seguente sanzione : n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato Giovanis simi Provinciale della stagione sportiva 2013/2014.
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