COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Andrea Schimmenti – ora Calciatore U.S. Saval Maddalena ASD del Sig. Fabio Massaro – Dirigente U.S. Saval Maddalena ASD del Sig. Nicola Maria Pastena – Dirigente U.S. Saval Maddalena ASD del Sig. Alessandro Ferro – Dirigente U.S. Saval Maddalena ASD della Società U.S. Saval Maddalena A,S,D.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17.04.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Andrea Schimmenti – ora Calciatore U.S. Saval Maddalena ASD
del Sig. Fabio Massaro – Dirigente U.S. Saval Maddalena ASD
del Sig. Nicola Maria Pastena – Dirigente U.S. Saval Maddalena ASD
del Sig. Alessandro Ferro – Dirigente U.S. Saval Maddalena ASD
della Società U.S. Saval Maddalena A,S,D.
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 20/3/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare,
Il Sig. Andrea SCHIMMENTI – Calciatore ora tesserato U.S. Saval Maddalena
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S.,in relazione all’art. 10m comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, Correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella corrente stagione sportiva n. 11 gare nelle file della Società U.S. Saval Maddalena valevoli per il Campionato Provinciale di 3^ Categoria 2012/2013 senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta società come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
Il Sig. Fabio MASSARO – Dirigente U.S. Saval Maddalena
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 7 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea Schimmenti non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
Il Sig. Nicola Maria PASTENA – Dirigente U.S. Saval Maddalena
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 2 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea Schimmenti non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
Il Sig. Alessandro FERRO – Dirigente U.S. Saval Maddalena
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 2 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea Schimmenti non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
la Società U.S. Saval Maddalena ASD
a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 16/4/2013 sono risultati presenti :
il Sig. Andrea Schimmenti ora Calciatore U.S. Saval Maddalena ASD
il Sig. Fabio Massaro Dirigente U.S. Saval Maddalena ASD
il Sig. Nicola Maria Pastena Dirigente U.S. Saval Maddalena ASD
la Società U.S. Saval Maddalena A.S.D.
i predetti soggetti deferiti sono stati rappresentati dal Sig. Massaro Flavio (Saval Maddalena – Presidente)
il Sig. Alessandro Ferro Dirigente U.S. Saval Maddalena ASD
il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 16/4/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento), precisando, nel contempo che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
a carico del Sig. Andrea Schimmenti ora Calciatore U.S. Saval Maddalena : squalifica per giorni 45;
a carico del Sig. Fabio Massaro Dirigente U.S. Saval Maddalena : inibizione per mesi 2;
a carico del Sig. Nicola Maria Pastena Dirigente U.S. Saval Maddalena : inibizione per mesi uno;
a carico del Sig. Alessandro Ferro Dirigente U.S. Saval Maddalena : inibizione per mesi uno:
a carico dell’ U.S. Saval Maddalena A.S.D. ammenda di € 200,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
a carico del Sig. Andrea Schimmenti ora Calciatore U.S. Saval Maddalena : squalifica per giorni 45;
a carico del Sig. Fabio Massaro Dirigente U.S. Saval Maddalena : inibizione per mesi 2;
a carico del Sig. Nicola Maria Pastena Dirigente U.S. Saval Maddalena : inibizione per mesi uno;
a carico del Sig. Alessandro Ferro Dirigente U.S. Saval Maddalena : inibizione per mesi uno:
a carico dell’ U.S. Saval Maddalena A.S.D. ammenda di € 200,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
Il Dott. Sciuto ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere all’U.S. Saval Maddalena A.S.D. la sanzione della penalizzazione di n. 10 punti da scontarsi nella classifica del Campionato di 3^ Categoria della stagione sportiva 2012/2013.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto di quest’ultimo provvedimento proposto dal Dott. Sciuto da infliggere a carico dell’U.S. Saval Maddalena A.S.D., ritenuto congruo il provvedimento stesso
dispone
l’irrogazione della seguente sanzione : n. 10 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di 3^
Categoria della corrente stagione sportiva 2012/2013.
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