CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 04/04/2013 – U.S. Latina Calcio S.r.l./Paganese Calcio 1926 S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 04/04/2013 - U.S. Latina Calcio S.r.l./Paganese Calcio 1926 S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente Decisione nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2013, presentato in data 25 febbraio 2013 dalla società U.S. Latina Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Astolfo Di Amato e dall’avv. Alessio Di Amato, contro la società Paganese Calcio 1926 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Eduardo Chiacchio e dall’avv. Michele Cozzone e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, sez. II L.I.C.P, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Paganese Calcio, è stata annullata la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, ed è stata disposta la ripetizione della gara Paganese-Latina valevole per la 14^ giornata del Campionato Nazionale di prima Divisione – Girone B; uditi, nell’udienza del 18 marzo 2013, il Relatore, Pres. Giovanni Francesco Lo Turco, l’avv. Alessio Di Amato per la ricorrente, l’avv. Eduardo Chiacchio e l’avv. Michele Cozzone per la resistente, l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli per la F.I.G.C. RITENUTO IN FATTO Con ricorso in data 18 febbraio 2013, la U.S. Latina Calcio s.r.l. espose che la gara Paganese - Latina (valevole per la quattordicesima giornata del Campionato nazionale di prima divisione - girone B) svolta il 16 dicembre 2012 in Pagani, nello stadio Marcello Torre, durante l'intervallo fra la prima e la seconda frazione di gioco, era stata temporaneamente sospesa a causa della formazione di una profonda voragine nella zona mediana del terreno di gioco. Benché gli addetti al campo avessero tentato di coprire la buca con notevole quantità di terra e pietre, la zona adiacente alla voragine risultava “instabile ed insicura” per cui il Direttore di gara aveva sospeso definitivamente l'incontro. La ricorrente U.S. Latina, con reclamo al Giudice sportivo, aveva chiesto dichiararsi la responsabilità della Paganese per omessa custodia e manutenzione del terreno di gioco ed irrogarsi alla medesima la sanzione prevista dall'art. 17 C.G.S. disponendo la perdita della gara con il punteggio di 0-3. Avverso la decisione del Giudice sportivo che aveva accolto detto reclamo, la Paganese proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale chiedendo l'annullamento della decisione con ordine di ripetizione della gara ai sensi dell'art. 17, comma 4, u.p., del C.G.S. Rilevava la Paganese che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'evento si era verificato a causa delle eccezionalmente abbondanti precipitazioni a carattere piovoso. Benché il fondamento delle deduzioni della Paganese fosse stato analiticamente contestato dalla U.S. Latina, la Corte di Giustizia Federale, in accoglimento dell'appello, annullava la decisione del primo giudice e disponeva la ripetizione della gara. Avverso detta decisione la U.S. Latina ha proposto ricorso a questa Corte, ponendo in evidenza in primis la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso (rilevanza della controversia, estensione dell'esame di questa Corte anche a determinati profili di merito, etc.). Nel merito la U.S. Latina rileva anzi tutto come alla società ospitante è fatto obbligo di conservare in perfetta efficienza i campi di gioco. Svolte poi dettagliate considerazioni fra il necessario (e sufficiente) nesso di causalità (specie in ipotesi di responsabilità oggettiva) fra detta negligente condotta e il mancato svolgimento della gara e sulla mancata prova liberatoria (con particolare riferimento alla “prevedibilità dell'evento”), la U.S. Latina deduce che la non eccezionale entità delle precipitazioni e l'omesso preventivo esame del terreno destinato allo stadio in Pagani (sabbioso, di origine vulcanica) non consentono la configurazione delle circostanze eccezionali (ed imprevedibili) idonee a far venir meno la responsabilità relativa all'efficienza del campo di gioco. Vengono anche richiamati alcuni filmati di stazioni televisive (che si assumono prive di rapporti commerciali con la U.S. Latina) che dimostrerebbero come il terreno di gioco - adeguatamente riparato - non avesse successivamente presentato inconvenienti. Si deduce inoltre che l'immediatezza del massiccio intervento degli addetti al campo per tappare la buca faceva desumere che la società Paganese, prima della gara, fosse a conoscenza delle precarie condizioni del terreno. Detta U.S. Latina inoltre, avendo redatto il ricorso a questa Corte prima della integrale pubblicazione della decisione impugnata, aveva formulato riserva di motivi aggiunti, con i quali, successivamente presentati, ha ribadito e ampliato le argomentazioni relative sia all'ammissibilità che alla fondatezza nel merito del ricorso, concludendo per l'annullamento - previa sospensione - della decisione impugnata e l'applicazione, nei confronti della società Paganese, della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Costituitasi in giudizio, la F.I.G.C. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso negando la portata generale della questione da trattare limitata soltanto al riscontro di particolari emergenze di fatto della fattispecie in esame. Nel merito ha rilevato che l'evento, dovuto a fenomeni atmosferici intensi, associati alla particolare struttura geologica del terreno, era imprevedibile e non prevenibile. Anche la società Paganese, costituitasi in giudizio, ha ribadito l'inammissibilità del ricorso. Nel merito detta convenuta rileva che l'evento avrebbe dovuto considerarsi “eccezionale ed imprevedibile” giacché l'apertura della falla nel terreno di gioco era addebitabile agli intensi fenomeni atmosferici (pioggia persistente) e alla struttura geologica del terreno che non aveva consentito un “sufficiente assorbimento e drenaggio delle acque meteoriche”. Conclude pertanto per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso. Con decreto 26 febbraio 2013, il Presidente di questa Alta Corte, ritenuto che “allo stato degli atti, tenuto conto dello svolgimento del campionato, non sussistono sufficienti motivi per disporre una misura cautelare urgente, anche in considerazione della possibilità di discutere il merito entro termini ragionevoli”, ha concesso l'abbreviazione dei termini alla metà e fissato l'udienza odierna per la discussione. Successivamente, con specifico riferimento ai motivi aggiunti dedotti dalla U.S. Latina, sia la F.I.G.C. che la società Paganese hanno presentato ulteriori memorie di replica. La F.I.G.C. ha posto anche in rilievo che la ricorrente Latina, in detti motivi aggiunti, non aveva dedotto specifiche censure relativamente alla decisione (della Corte di Giustizia Federale), come richiesto appunto dalla natura impugnatoria del giudizio avanti a questa Corte. Ha dedotto inoltre che l'eccezionalità del fatto ostativo della prosecuzione dell'incontro, riconosciuta dal primo Giudice sportivo, non era stata censurata, nel successivo grado di appello endoassociativo, dalla ricorrente Latina, limitatasi a chiedere la conferma del verdetto di prima istanza. Si sarebbe conseguentemente formato un giudicato interno che, a maggior ragione, dovrebbe operare nel presente giudizio. La società Paganese - rileva ancora la F.I.G.C. - aveva ottenuto dall'apposita Commissione il certificato di conformità ai criteri infrastrutturali della stadio Marcello Torre, certificato non oggetto di censura da parte della ricorrente. Anche la società Paganese ha ribadito l'eccezione di inammissibilità con riferimento all'irrilevanza della questione in esame. Nel merito ha posto in rilievo l'omessa analisi critica del testo della delibera impugnata ed ha contestato le conclusioni della perizia prodotta dalla ricorrente sulla struttura geologica del terreno di gioco e sui dati pluviometrici presentando, a sua volta, altra consulenza tecnica. Al termine della udienza di discussione il Collegio si è riservato la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Le convenute Federazione Italiana Gioco Calcio e società Paganese hanno in primis eccepito l'inammissibilità del ricorso, negando la portata generale della questione da trattare (limitata - si assume - al riscontro di emergenze particolari della fattispecie in esame). Per contro la soc. Latina ha sottolineato la notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo e quindi la sussistenza della competenza di questa Corte. L'eccezione di inammissibilità non è fondata. Le specifiche particolarità della fattispecie potrebbero indurre (erroneamente) a ritenere, prima facie, che nella fattispecie non emergano, al di là dell'accaduto, effetti di rilievo generale e che si tratterebbe di questione circoscritta in ambito locale. Nondimeno ritiene il Collegio che con l'invocata e contrastata responsabilità della soc. Paganese, e la conseguente disposizione di perdita della gara, si finisca con l'interferire, in qualche misura, sulla classifica (non è necessario che si sia giunti al culmine dell'assegnazione del titolo alla squadra vincente) dell'importante Campionato di Lega Pro: ne discende, pertanto, come più volte affermato in casi analoghi da questa Corte (cfr. decisione 25 maggio – 5 luglio 2012, n.16), la configurabilità in fatto della rilevanza della controversia per l'ordinamento giuridico sportivo. Si aggiunga inoltre che particolare rilevo in diritto assume anche il criterio di interpretazione e valutazione (ai fini della determinazione dell'ambito di operatività dell'esimente, di cui all'art. 17, comma 4, cit.) del certificato di conformità relativo ai criteri strutturali del campo di gioco (cfr. infra). La F.I.G.C. deduce inoltre che, nei motivi aggiunti, la ricorrente non avrebbe dedotto specifiche censure relativamente alla decisione (della Corte di Giustizia Federale) appellata ed ancora che il carattere eccezionale del fatto ostativo alla prosecuzione dell'incontro, riconosciuto dal primo Giudice sportivo, non sarebbe stato censurato, nel successivo grado di appello endoassociativo, promosso da detta ricorrente, limitatasi a chiedere la conferma del verdetto di prima istanza: si sarebbe così formato un giudicato interno che, a maggior ragione, dovrebbe operare, ad avviso di detta convenuta, nel presente giudizio. Questa Corte ha più volte rilevato, è vero, che “il giudizio di ultimo grado ha natura impugnatoria nell'ambito del procedimento disciplinare […] da tale carattere deriva che in questa sede (come nel precedente grado di appello) si instaura non un nuovo giudizio, ma solo un sindacato con effetto devolutivo sulla decisione impugnata [...] naturalmente questo sindacato non è circoscritto a profili di sola legittimità, ma può senz'altro estendersi ai profili attinenti al merito, quantomeno in quanto inserito in un procedimento disciplinare [...] egualmente può estendersi alla valutazione dei fatti contenuti nella decisione impugnata e con interventi suscettibili di condurre anche a rettifiche, correzioni, integrazioni ritualmente introdotte in questo grado [...]” (cfr. decisione n. 8 del 3 aprile 2012). Osserva nondimeno il Collegio come, nel caso di specie, l'apprezzamento complessivo - sotto il profilo letterale e logico - sia del primo atto di appello che del ricorso a questa Corte induca a ritenere come, in detti atti, possa ritenersi espresso quantomeno il minimo indispensabile dei rispettivi, specifici (e necessari) rilievi critici. Si ritiene pertanto che possa escludersi l'asserita formazione del giudicato interno e il conseguente effetto preclusivo. Pertanto l'eccezione di inammissibilità dev'essere respinta. Passando al merito, occorre premettere che alla società ospitante (nella fattispecie la Paganese) è fatto obbligo di conservare in perfetta efficienza i campi di gioco (art. 37, comma 6, Regolamento Lega Pro). In punto di fatto è rimasto effettivamente accertato che nello stadio Marcello Torre, durante l'intervallo fra la prima e la seconda frazione di gioco, si era aperta una profonda voragine e che, nonostante il tentativo di coprire la buca con notevoli quantità di terra e pietre, la zona adiacente risultava insicura per cui il Direttore di gara aveva sospeso definitivamente l'incontro. Attraverso le stesse consulenze tecniche prodotte da entrambe le parti, e le loro sostanziali ammissioni, deve in definitiva ritenersi che la voragine era ricollegabile alla pioggia persistente e alle particolari caratteristiche (cfr. retro) del terreno (sabbioso e di origine vulcanica) destinato a campo di gioco. Così stando le cose, non può certamente negarsi l'evidente nesso di causalità fra la formazione della voragine con conseguente inagibilità del campo di gioco e la sospensione definitiva dell'incontro. Fermo restando che la custodia e la manutenzione del campo di gioco costituiscono un preciso obbligo della società ospitante (cfr. retro), occorre porsi il problema se sia stato dimostrato (o non) un fatto imprevedibile ed eccezionale (come assume la Paganese) che integri l'esimente di cui all'art. 17, comma 4, C.G.S. E cioè se si siano verificate circostanze idonee ad interrompere detto nesso causale con conseguente venir meno della responsabilità della società ospitante. La risposta è positiva. Ribadito che l'apertura della voragine, con conseguente impraticabilità del campo sportivo e sospensione definitiva della partita, era stata causata dalla pioggia persistente e dalla struttura geologica del terreno (sottosuolo sabbioso, di origine vulcanica), la ricorrente Latina censura specificamente l'omesso esame preventivo di detto terreno. Ad avviso di questa Corte, però, l'obbligo della società ospitante non può estendersi fino a comprendere l'assurda verifica preventiva (da effettuarsi, quantomeno in caso di pioggia, prima di ogni partita) di eventuali accadimenti che potrebbero verificarsi per effetto della composizione e della struttura del sottosuolo del terreno, sollecitato da una precipitazione a carattere piovoso (non necessariamente eccezionale) Ove si aggiunga, e si tenga ben presente, che sui criteri infrastrutturali del campo di gioco era stato rilasciato alla Paganese (cfr. retro) regolare certificato di conformità (peraltro non oggetto di censura e quindi non passibile di disapplicazione), non può non riconoscersi, in favore della medesima, l'esimente di cui all'art. 14, comma 4, C.G.S.: la voragine si era evidentemente verificata per un evento sostanzialmente estraneo (cfr. i rilievi svolti poco sopra) alla sua sfera di controllo: un evento, cioè, con impulso causale autonomo, con carattere di eccezionalità e di imprevedibilità, e comunque (circostanza di particolare rilievo) non prevenibile in alcun modo. La ricorrente richiama anche alcuni filmati di stazioni televisive (con le quali assume di non aver rapporti commerciali) che dimostrerebbero, come il terreno di gioco, una volta riparato, non aveva (in successivi incontri) presentato ulteriori inconvenienti. Deduce inoltre come dall'immediato e massiccio intervento degli addetti al campo per tappare la buca si sarebbe potuto desumere che la società ospitante fosse stata a conoscenza, prima della gara, delle precarie condizioni del terreno. Anche a voler ritenere che filmati non ufficiali possano astrattamente costituire elementi significativi, è facile rilevare come da entrambe le addotte evenienze non emergano elementi idonei ad incidere negativamente sull'esimente di cui al citato art. 17, comma 4, C.G.S.: la circostanza secondo cui, per un segmento di tempo (ovviamente limitato) dopo la riparazione della voragine, il terreno di gioco non abbia presentato ulteriori inconvenienti (come si dovrebbe desumere da dette riprese televisive, effettuate in tempi successivi), non dimostra necessariamente, alla luce delle considerazioni svolte poco sopra, ed anche secondo elementari dati di comune esperienza, né la prevedibilità né tanto meno la prevenibilità di quanto accaduto nel corso della gara Paganese - Latina (in esame) che si stava disputando il 16 dicembre 2012. Inoltre, il pronto e massiccio intervento degli addetti al campo (che desta sospetti nella ricorrente) può, molto più verosimilmente, dimostrare che gli addetti al campo, ovviamente a conoscenza di luoghi vicini (ove recuperare il materiale occorrente), abbiano agito sospinti da lodevole sollecitudine e massima celerità nel tentativo di effettuare la riparazione, al momento ritenuta più che mai urgente e necessaria per la ripresa immediata del gioco. In conclusione, pertanto, il ricorso dev'essere respinto. Sussistono giusti motivi (comportamento processuale delle parti e particolarità delle questioni sollevate) per dichiarare interamente compensate fra tutte le parti le spese della decisione. P. Q. M. RESPINGE il ricorso; SPESE compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 18 marzo 2013. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco Depositato in Roma il 4 aprile 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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