F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA:all. Roberto ZOLLO / A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924 (34/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA:all. Roberto ZOLLO / A.S.D. NUOVA CASSINO CALCIO 1924
(34/23)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
L'allenatore di Base Roberto Zollo in data 16 agosto 2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento dalla società A.S.D. Nuova Cassino calcio 1924 della cifra a lui dovuta stabilita sul
contratto stipulato con la medesima in data 27 agosto 2011.
In tale accordo la A.S.D. Nuova Cassino calcio 1924 nell'assumere il tecnico Roberto Zollo quale allenatore responsabile della prima squadra, partecipante al campionato regionale laziale di Promozione, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €.4.800,00 ripartito in 8 rate mensili da €.600,00 cadauna da pagarsi a decorrere dal 1 ottobre 2011 fino al 1 maggio 2012.
Di tale importo il tecnico dichiara di non aver nulla percepito e di essere stato esonerato in data 11 ottobre 2011. Richiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Alla vertenza vengono allegati, oltre alla copia del contratto economico, copia del suo tesseramento e copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte.
Il Comitato Regionale Lazio, su richiesta del 27 novembre 2012 inviata dal Collegio Arbitrale, trasmette copia del contratto regolarmente depositato con allegata lettera di riscontro di preso atto suo esonero scritta dall'allenatore Zollo.
La società A.S.D. Nuova Cassino calcio 1924 regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale,con raccomandata del 22 ottobre 2012, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Roberto Zollo,nulla ha ritenuto di controdedurre.
Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti,considerando altresì che la società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Nuova Cassino calcio 1924 a corrispondere all'allenatore Roberto Zollo la somma di € 4.800,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.90,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 4.890,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.
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