F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Giorgio CORADDU / U.S. DOLIANOVA CALCIO (36/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Giorgio CORADDU / U.S. DOLIANOVA CALCIO (36/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 22 agosto 2012 l'allenatore dilettante signor Giorgio Coraddu, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S. Dolianova Calcio partecipante al campionato di seconda categoria della regione Sardegna nella stagione sportiva 2011/2012. Net ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 22 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in quattro rate di € 875,00 (ottocentosettantacinque/00) ciascuna con scadenza rispettivamente il 1 ° ottobre, il 31 dicembre 2011 e 30 marzo e 30 giugno 2012. Con il reclamo in esame, il signor Giorgio Coraddu, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Dolianova Calcio di corrispondergli 1'importo di € 2.311,20 (duemilatrecentoundici/20) cos! determinato: € 900,00 (novecento/00) per il residuo del premio di tesseramento concordato e relativo alla differenza di quanto da lui percepito e quanto dovuto per le prime due rate e quota parte della terza essendosi lui dimesso in data 20 febbraio 2012; richiede inoltre € 1.411,20 (millequattrocentoundici/20) per le spese di indennità chilometrica da lui sostenute dal 22 agosto 2011 al 20 febbraio 2012 spese per le quali fornisce un dettagliato ed esaustivo calcolo,infine sulle predette somme domanda gli interessi di mora. Il Comitato Regionale Sardegna della LND, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 28 novembre successivo ha comunicato che presso di loro non era depositato alcun "accordo economico tra le parti Giorgio Coraddu/U.S. Dolianova". La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata A.R. del 22 ottobre 2012 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perche detta comunicazione scritta non 6 stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio a stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "compiuta giacenza non curato ritiro al mittente 30/11/12". Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: ➢ la mancata consegna della raccomandata alla U.S. Dolianova Calcio dipende esclusivamente dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva e che pertanto questa circostanza non pub essere un valido motivo di non accoglimento della richiesta proposta dall'allenatore; ➢ la U.S. Dolianova Calcio, non avendo ricevuto la raccomandata del Segretario di questo Collegio, nulla ha controdedotto; ➢ t'importo previsto dall'accordo economico a superiore al massimale previsto per il campionato di seconda categoria, che per la stagione sportiva 2011/2012 corrisponde ad € 3.000,00 (tremila/00)vigente at momento della stipula del contratto; ➢ ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della U.S. Dolianova Calcio di corrispondere all'allenatore signor Giorgio Coraddu la somma di € 2.030,20 (duemilatrenta/20) cosi determinata: quanto ad € 600,00 (seicento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012, quanto ad € 1.411,20 (millequattrocentoundici/20) per le spese di indennità chilometrica ed € 30,00 (trenta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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