F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Fabio ZOCCOLI / ACR MESSINA Srl (39/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Fabio ZOCCOLI / ACR MESSINA Srl (39/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI Con ricorso del 7 settembre 2012 l'allenatore di base signor Fabio Zoccoli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della squadra Allievi Provinciali della società ACR Messina Srl del Comitato di Messina, girone B, nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 1° novembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a riconoscergli dei "rimborsi spese forfetari [...] per un importo di euro 4.000,00 (euro quattromila) per 1'intera durata delle prestazioni richieste. Il predetto importo, Le sari corrisposto in n. 8 rate mensili di 500,00 euro entro il 5 del mese successivo maturato". Con il reclamo in esame, il signor Zoccoli chiede a questo Collegio di far obbligo alla società ACR Messina Srl di corrispondergli 1'importo di € 3.700,00 (tremilasettecento/00) avendo la società provveduto a versargli, il 30 dicembre 2011, solo € 300,00 (trecento/00) di quanto previsto dal contratto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 27 novembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 novembre successivo, ha trasmesso copia del contratto relativo alle parti in argomento per la stagione sportiva 2011/2012 regolarmente depositato in data 12 dicembre 2011. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25 ottobre 2012, ricevuta dalla società ACR Messina Srl e dall'allenatore il 30 ottobre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: ➢ la generica definizione di "rimborso spese forfetario" di cui all'art. 6 del "contratto per prestazione sportiva dilettantistica" sottoscritto dalle parti, possa e debba essere considerato analogo se non uguale ad un premio di tesseramento annuale cosi come infatti lo definisce il signor Zoccoli nel ricorso introduttivo; ➢ la società ACR Messina Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre; ➢ 1'importo previsto dal contratto in argomento a superiore al massimale previsto per il campionato Juniores Regionale e/o allenatore delle squadre minori, che per la stagione sportiva 2011/2012 corrisponde ad € 3.000,00 (tremila/00)al momento della stipula dell'accordo economico; ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara 1'obbligo della ACR Messina Srl di corrispondere all'allenatore signor Fabio Zoccoli la somma di € 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00) cosi determinata: quanto ad € 2.700,00 (duemilasettecento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012, ed € 40,00 (quaranta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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