F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA: all. Marco CIANNAVEI / A.S.D. MOSCUFO (41/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013.
VERTENZA: all. Marco CIANNAVEI / A.S.D. MOSCUFO
(41/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso dell' 11/09/2012 1'allenatore dilettante Marco Ciannavei, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Moscufo il pagamento della somma complessiva di C. 3.800,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2011/2012, nonché di quella 2010/2011.
11 ricorrente al ricorso ha allegato:
- copia della scrittura privata sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Moscufo , in data 3/09/2011, il quale si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di C. 7.500,00, da pagarsi in quattro rate di cui le prime tre di € 2.000,00, con scadenza al 20 dei mesi di ottobre e dicembre 2011, febbraio 2012, mentre la quarta di € 1.500,00, con scadenze al 20 aprile 2012, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^ squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. - F.I.G.C.;
- copia della scrittura privata sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Moscufo , in data 20/12/2010, il quale si era impegnato a corrispondergli un compenso annuo di C. 7.000,00, da pagarsi in quattro rate di cui le prime tre di € 2.000,00, con scadenza al 20 dei mesi di dicembre 2010; 27 febbraio 2011; 20 maggio 2011, mentre la quarta di € 1.000,00 avente scadenze al 20 giugno 2011.
Con raccomandata dell'l 1/10/2012, inviata per conoscenza anche alla A.S.D. Moscufo, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato il ricorrente a dare prova di aver inviato il ricorso alla sopracitata società, dandone comunicazione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. Questi, con fax del 17/10/2012, ha fornito a questa Segreteria la copia dell'avviso di raccomandata indirizzata alla A.S.D. Moscufo, recante la data del 12/09/2012.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25/10/2012, prot. n. 41/23, ha richiesto alla A.S.D. Moscufo eventuali contro deduzioni ed al reclamante le eventuali sue osservazioni.
Il Presidente della società convenuta, con raccomandata del 7/11/2012, in merito al ricorso promosso
dall'allenatore Ciannavei, relativo alla stagione sportiva 2011/2012, quantificato in € 3.800,00, fa presente come il ricorrente riconosce di aver percepito € 4.100,00 per tale stagione, mentre per la stagione sportiva 2010/2011, non puo essere rivendicato nulla perche avrebbe dovuto produrre ricorso entro il 30/06/2012. Inoltre, per la stagione sportiva 2011/2012, a fronte di € 7.500,00 fissato quale premio di tesseramento, oltre alla somma di € 4.100,00, dallo stesso tecnico riconosciuta e pagata con assegni bancari, ha allegato copia di numero tre ricevute di pagamenti in contanti di € 500,00 cadauna, rilasciate in data 9/08/2011, 18/10/2011 e 29/11/2011, per un totale di € 1.5000,00; pertanto, la cifra che residua a di € 1.900,00.
Il ricorrente, con raccomandata del 6/12/2012, ha inviato le sue osservazioni e, circa la somma di € 400,00, non percepita nella stagione sportiva 2010/2011, ha osservato che:
- alla data del 30/06/2012, non aveva percepito le somme per la stagione sportiva 2010/2011 ed, inoltre,
non avendo definito il preventivato accordo per la stagione sportiva 2012/2013, ha ritenuto
inopportuno inoltrare il ricorso;
- per la restante somma di € 3.400,00, relativa alla stagione sportiva 2011/2012 la società convenuta ha
inviato quietanza di pagamento riferibili alla stagione sportiva precedente, 2010/2011 e non quelle di cui al presente ricorso (2011/2012) e che, in ordine a quanto riferito, non può accettare l'offerta di €
1.900,00 proposta dalla società.
Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato, a mezzo fax, copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti e relativo alla stagione sportiva 2011/2012, recante la data del 3/09/2011 e copia di quello relativo alla stagione sportiva 2010/2011, datato 20/12/2010.
Il Collegio Arbitrale sulla scorta di quanto sopra esposto e della documentazione acquisita in atti ritiene che:
- il ricorso prodotto dall'allenatore Ciannavei Marco, in data 11/09/2012, relativo alla stagione sportiva 2010/2011 non può essere accolto in quanto prodotto successivamente alla scadenza dei termini (30/06/2012);
- che le tre ricevute esibite dalla società, di € 500,00 cadauna, sono riconducibili a pagamenti relativi alla stagione sportiva 2010/2011, non in esame in questa sede;
- il ricorso prodotto, sempre in data 11/09/2012, relativo alla stagione sportiva 2011/2012, va parzialmente accolto nella misura di € 3.400,00, e non come richiesto di € 3.800,00 poichè l'accordo economico a di €
7.500,00 ed avendo il ricorrente percepito, per sue ammissioni, somme pari ad € 4.100,00, devono essere pagate ancora € 3.400,00.
P.Q.M.
11 Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore Ciannavei Marco e dichiara
l'obbligo della A.S.D. Moscufo di corrispondere al sopracitato la somma di € 3.400,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 30,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di E 3.430,00.
Si respinge il ricorso proposto in ordine alla stagione sportiva 2010/2011,in quanto presentato fuori termine.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del
C.G.S.
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