F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA:all. Mauro VIVIANI / VIGEVANO CALCIO S.r.1 (47/23) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 06/04/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 230 del 16.04.2013. VERTENZA:all. Mauro VIVIANI / VIGEVANO CALCIO S.r.1 (47/23) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI L'allenatore professionista di seconda categoria Mauro Viviani, in data 26 settembre 2012, presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società Vigevano Calcio, partecipante al campionato di Eccellenza Regione Lombardia, affinché gli venga riconosciuta la somma di €.7.400,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 23 settembre 2011 oltre gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Dichiara di essere stato esonerato con comunicazione scritta il 25 marzo 2012. A sostegno della sua richiesta allega al ricorso copia del contratto economico con il quale la società Vigevano Calcio nell'assumere il tecnico Mauro Viviani in qualità di allenatore della prima squadra a decorrere dal 22 settembre 2011 fino al 30 giugno 2012, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di €.14.000,00 ripartito in 9 rate da €.1.600,00 cadauna con scadenze at giorno 10 di ogni mese. Di tale importo lamenta il mancato pagamento delle rate dei mesi di dicembre e gennaio ammontanti ad €.2.600,00, dato che dalla cifra totale delle due rate sono stati detratti €.600,00 per spese di alloggio, e di aprile, maggio e giugno per complessivi €.4.800,00. Vengono inoltre allegata alla vertenza: -copia della richiesta del suo tesseramento -copia della lettera di esonero -copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo In data 9 ottobre 2012 at ricevimento del ricorso la società Vigevano Calcio, a nome del suo Amministratore Unico signor Paolo Pugliese, invia le proprie osservazioni al Collegio Arbitrale e successivamente dietro invito del Segretario del Collegio stesso, spedito con raccomandata del 25 ottobre 2012, provvede a recapitarle anche al reclamante Mauro Viviani trasmettendone ricevuta. In tale documento l'amministratore della società, subentrato alla precedente gestione solo nel febbraio 2012 trovandola a suo dire in disastrose situazioni finanziarie riferisce che, dopo verifiche di ricevute acquisite da atti precedenti, nulla deve essere versato al tecnico anzi a lo stesso Viviani ad essere in debito con la società di €.3.700,00. Dichiara infatti che nel contratto stipulato, e allegato al ricorso presentato il 26 settembre 2012 dal reclamante, non sono specificati ne vitto ne alloggio dei quali ha beneficiato il tecnico,il quale non ne ha provveduto al rispettivo saldo e che la società, dopo ripetuti solleciti del fornitore, si a vista costretta ad onorare. Aggiunge inoltre la stranezza del fatto che nella sua richiesta 1'allenatore ammetta di aver percepito il pagamento dei mesi di febbraio e marzo, non menzionandoli nelle sue pretese, e non quelli antecedenti di dicembre e gennaio. Fa anche presente che al momento del suo esonero era stata offerta al tecnico la possibilità di continuare ad allenare la squadra Juniores del Vigevano Calcio cosa da lui rifiutata,aggiungendo giudizi personali estremamente negativi sulla personalità del ricorrente e denuncia,a suo avviso,la strumentalità del ricorso. In allegato vengono prodotte: un accordo di saldo con la società di ristorazione Isola Verde per somme dovute da tesserati della società Vigevano Calcio fra i quali figura anche il nome di Mauro Viviani e due ricevute di fatture per affitto stanze rilasciate da due ditte fornitrici di Vigevano. In replica alle controdeduzioni della società Vigevano Calcio il tecnico Viviani,in data 12 novembre 2012, fa pervenire al Collegio Arbitrale ed alla controparte le sue osservazioni. Innanzitutto,in via preliminare si sofferma sulle inaccettabili, ingiuriose e diffamatorie espressioni formulate nei suoi riguardi delle quali la società sarà tenuta a renderne conto davanti alle sedi competenti e per cui se ne chiede sin d'ora l'intervento della Procura Federate. In merito poi alla richiesta di crediti vantati dalla società, riconducibili a spese sostenute dall'allenatore (vitto e alloggio) e non saldate, fa presente che come dimostrato nella richiesta delle rate ancora insolute dei mesi di dicembre e gennaio,tali spese erano state detratte con una cifra forfetaria di €.300,00, così come direttamente scalate di volta in volta dalle rate saldate in precedenza ( fotocopie allegate) e che inoltre nessun sollecito per il pagamento di tali importi gli era mai stato presentato; prova ne a la mancanza di traccia alcuna di tali scritti. Peraltro i documenti prodotti dalla società sono copie di pagamenti generici e assolutamente non riconducibili a spese sostenute per conto del tecnico Viviani cosi come falso 6 il fatto che il medesimo abbia rifiutato di essere impiegato in altre mansioni, cosa non veritiera e peraltro irrilevante poiché ,come previsto nel contratto,il trasferimento ad altre mansioni a condizionato dall'assenso del tecnico. Al termine delle sue osservazioni il Viviani produce un voluminoso carteggio della corrispondenza "facebook" intercorsa con signor Pugliese dalla quale si evince chiaramente che il credito da lui avanzato nel ricorso non e minimamente contestato. In questa lunga corrispondenza che inizia nei primi giorni del mese di aprile e si protrae fino agli ultimi di agosto viene ripresentata tutta una situazione finanziaria ed umana, legata ai personaggi di questa vicenda, venutasi a creare dopo l'esonero del tecnico. Con toni rispettosi e quasi amichevoli sia il Viviani che il Pugliese fanno presente le rispettive difficoltà economiche che attraversano in quel momento,il primo quelle economiche che coinvolgono la sua vita familiare, l'altro quelle legate alle esigenze della sua azienda e alle vicende del Vigevano calcio. Entrambi si scambiano continue frasi di comprensione e di auguri per il risolversi in modo positivo delle loro situazioni. Nel proseguo delle conversazioni il Pugliese ammette che non vi sono crediti arretrati di spese a carico del Viviani e che risolti i suoi problemi cercherà con lui una intesa circa il suo avere. Alle impellenti richieste del tecnico infine gli offre di chiudere la vicenda con il pagamento di €.1.800,00 che il Viviani rifiuta dicendosi piuttosto disposto a presentare una vertenza per ottenere quanto stabilito nel contratto. Inizia allora un patteggiamento di offerte e richieste fino ad arrivare alla cifra di €.2.300,00 per chiudere il contenzioso che il tecnico accetta. Questa discussione alla meta del mese di luglio. Seguono altre numerose amichevoli conversazioni su argomenti vari legati a problemi ed organizzazione della Vigevano calcio fino ad arrivare alla fine del mese di agosto allorchè il Viviani, dopo una ennesima richiesta di incontro per ricevere quanto pattuito, seguita dal solito tergiversare del Pugliese con un nuovo rinvio di appuntamento, decide di interrompere ogni dialogo. Con raccomandata del 27 novembre 2012 il Segretario del Collegio Arbitrale richiede al Comitato Regionale Lombardia l'avvenuto e meno deposito del contratto stipulato fra l'allenatore Viviano e la società Vigevano calcio ricevendo conferma e copia del medesimo. In data 11 dicembre 2012 il signor Paolo Pugliese, Amministratore Unico della società Vigevano calcio,in risposta alla raccomandata del signor Viviani, inviata il 12 novembre 2012, disconosce formalmente tutto il carteggio da lui presentato riguardante le conversazioni intercorse col medesimo tramite il network "facebook" in quanto tali dialoghi avvenuti su quella piattaforma sono facilmente manipolabili. Pertanto non possono costituire prova fondante a sostegno del Viviani ne testimoniare alcun impegno economico preso dal sottoscritto. Fa notare inoltre che le locuzioni a lui attribuite, ritenute ingiuriose e diffamatorie, corrispondono alla realtà dei fatti in quanto il tecnico a veramente oggetto di accertamenti fiscali relativi ad alcune vicende ed episodi poco leciti in ambito calcistico. Ribadisce infine che nulla a dovuto al signor Viviani come dimostrato dai carteggi e dagli allegati racchiusi nella sua comunicazione e come attestato dalle ricevute in nostro possesso comprovanti il saldo dei restanti mesi. Dichiara che la società rimane infine creditrice da parte del tecnico di €.3.700,00 per le spese di vitto e alloggio da lui usufruiti e mai rimborsati alla Vigevano calcio la quale ne aveva provveduto al saldo come dimostrano le ricevute rilasciate dalle fornitrici. Confermando tutto quanto sopra riportato e già esposto nelle precedenti controdeduzioni si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché tali tentativi siano respinti come richiesta di denaro non dovuto e lesivi al buon nome di una società che ha ottemperato ai propri impegni contrattuali. Con lettera raccomandata del 7 gennaio 2013 il Segretario del Collegio scrive alla società Vigevano calcio invitandola a provvedere ad inviare anche al tecnico Viviani le sue osservazioni del 12 dicembre 2012 rimettendone poi copia della ricevuta della relativa raccomandata al Collegio stesso. Il Collegio,esaminata la copiosa documentazione pervenuta ritiene il ricorso presentato dall'allenatore Mauro Viviani contro la società Vigevano calcio meritevole di accoglimento. In merito al premio di tesseramento riportato sul contratto la società infatti non ha prodotto alcuna ricevuta o documento che ne attesti l'avvenuto saldo ma si a limitata a controdedurre richiedendo la restituzione delle spese di vitto e alloggio che a suo dire sono stati usufruiti e non pagati dal tecnico Mauro Viviani. Tuttavia nelle ricevute esibite in allegato alla sua documentazione tali documenti non recano alcune intestazione adducibile a spese pagate a favore del tecnico ma sono genericamente presentate dalle fornitrici come " Affitto stanze e appartamento corso Pavia mese di marzo".Inoltre to stesso Viviani detrae dalla sua richiesta di saldo del premio di tesseramento, per il periodo dicembre-gennaio antecedenti il suo esonero, €.600,00 per spese di alloggio. Facendo infine riferimento a quel lungo dialogo intercorso fra il signor Pugliese e il tecnico Viviani su "facebook",che il primo dichiara non attendibile, emerge comunque che i rapporti fra le parti non fossero così ostili come espresso nelle frasi e nei giudizi riportati nei confronti del tecnico dal signor Pugliese nelle sue controdeduzioni, e che un'offerta di pagamento a conclusione della controversia sia comunque stata formulata dal medesimo a convalida dell'esistenza di un debito nei confronti del Viviani . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società Vigevano calcio al pagamento a favore dell'allenatore Mauro Viviani della somma di € 7.400,00 a saldo del premio di tesseramento e di ,6 102,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 7.502,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla a dovuto in assenza di prova dello stesso. 11 Collegio decide inoltre,come richiesto dal ricorrente,di dover segnalare alla Procura Federate la società Vigevano calcio ed il suo Amministratore Unico signor Paolo Pugliese per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e proibità. La presente delibera a definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it