F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (265) – APPELLO DEL SIG. ANDREA FERRARA (Arbitro F.Q. della Sezione AIA di Empoli) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI UNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 48 del 28.2.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013
(265) – APPELLO DEL SIG. ANDREA FERRARA (Arbitro F.Q. della Sezione AIA di Empoli) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI UNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 48 del 28.2.2013).
Nel corso della gara Giglio Rosso Pozzale – Ponzano valida per il Campionato Juniores Provinciale Firenze, disputata il 12 maggio 2012, una persona si presentava sul terreno di giuoco e si rivolgeva all’arbitro con espressioni offensive e minacciose. Siffatta persona, al termine della gara, raggiungeva lo spogliatoio dell’arbitro, al quale dava il telefono cellulare che aveva in mano, dicendogli che c’era per lui una telefonata importante, a cui doveva rispondere. L’arbitro, nel supplemento di referto, riportava il testo della telefonata, a mezzo della quale Andrea Ferrara, arbitro fuori quadro della Sezione AIA di Empoli, qualificatosi per tale, lo pregava di non refertare l’accaduto per evitare che la Società Giglio Rosso, squadra di casa alla quale la persona di cui sopra era riconducibile, fosse multata. Aggiungeva di non scrivere alcunché sul referto e che la cosa doveva rimanere segreta. Il Giudice Sportivo Territoriale di Firenze, esaminata la gara ed adottati i provvedimenti disciplinari a carico della Società Giglio Rosso conseguenti al referto dell’arbitro, che aveva riportato l’incidente descritto in premessa, letto il supplemento di referto, con nota del 18 luglio 2012 ne relazionava la Procura Federale, la quale in data 28 novembre 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Andrea Ferrara, al quale contestava la violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento Aia “per aver parlato – si legge nell’atto – con l’arbitro della gara chiedendo di non refertare l’accaduto durante la gara stessa”. La Commissione Territoriale, con decisione assunta il 22 febbraio 2013 e pubblicata sul C.U. n. 48 del 28 febbraio successivo, accoglieva il deferimento ed infliggeva al Ferrara, in considerazione della gravità del comportamento, la sanzione della sospensione da ogni attività nell’ambito federale per la durata di anni uno. Avverso detta decisione ricorre Andrea Ferrara, il quale ammette l’esistenza della telefonata, e ridimensiona drasticamente il contenuto per non aver chiesto all’arbitro di non scrivere nulla nel referto e per avergli semplicemente detto di non parlare della telefonata, che egli faceva di mala voglia e solo per le pressanti richieste della persona che aveva nel corso della gara insultato e minacciato l’arbitro, che conosceva e che ricopriva la carica di dirigente della Società Giglio Rosso del ricorso. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la conferma della impugnata decisione, attesa la totale infondatezza dell’appello. La Commissione osserva quanto segue. Alcuni aspetti di questo particolare caso inducono a ricondurre entro limiti di minore entità la sanzione inflitta al ricorrente. Dando per ammessa la circostanza della telefonata, che è suscettibile di ledere di per sé i principi di cui all’art. 1 comma 1 CGS, va posto però in rilievo il fatto che la stessa non era finalizzata ad alterare l’esito della gara, ma si era indirizzata a far sì che il comportamento del dirigente della Società Giglio Rosso fosse quanto meno edulcorato per evitare che tale Società ne venisse penalizzata. L’ingenuo tentativo, peraltro, non sortiva effetto alcuno in quanto, sulla scorta del referto dell’arbitro, puntuale nel riportare la telefonata, nonché nel descrivere i fatti, il Giudice Territoriale aveva comminato al dirigente della Società Giglio Rosso l’inibizione di mesi cinque ed alla Società l’ammenda di euro duecento. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. riduce la sospensione dell’arbitro fuori quadro Ferrara Andrea a mesi 6 (sei).
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