F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO ▪ (nota n. 5933/1118pf11-12 del 25.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013
(274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO ▪ (nota n. 5933/1118pf11-12 del 25.3.2013).
La Procura federale, con lettera n. 5933/1118 del 25 marzo 2013, ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale:
- il Sig. Russo Enzo nella qualità di Presidente e Legale rappresentante pro tempore della ASD Nardò Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione accordi economici (C.A.E.) presso la Lega Nazionale Dilettanti, prot. N. 159 del 26 marzo 2012, emessa all’esito del contenzioso fra la menzionata Società ed il calciatore Sig. Masullo Roberto;
- la ASD Nardò Calcio, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante. Il deferimento traeva spunto dall’accoglimento del ricorso depositato dal calciatore presso la C.A.E. in data 17 ottobre 2011, che accertava il maggior credito vantato dal ricorrente nella misura di € 2.100,00 rispetto alla somma di € 4.900,00 effettivamente da lui percepita a fronte dell’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2010/2011. In assenza di impugnazione dinanzi alla Commissione vertenze economiche, la pronuncia emanata il 28/03/12 diveniva esecutiva con comunicazione-notifica alla ASD Nardò in data 13/04/12. La Società non dava tuttavia esecuzione al provvedimento, commettendo in tal senso un illecito disciplinare consistente nella mancata osservanza degli obblighi di adempimento posti a suo carico, ascrivibili appunto al Presidente e Legale rappresentante pro tempore per il rapporto di immedesimazione organica; nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS. La ASD Nardò Calcio e il Sig. Enzo Russo svolgevano le proprie difese depositando la memoria ex art. 30.8 CGS onde ottenere in via principale il proscioglimento per inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità dell’intentato deferimento a causa della insussistenza ovvero incompletezza della comunicazione concernente la notizia di reato (notizia criminis); ovvero per insufficienza delle prove atte a sostenere la violazione dell’art. 94 ter co. 11 NOIF il cui onere competerebbe alla Procura federale. In via subordinata, attagliandosi alla inesistenza della recidiva specifica, concludeva per la richiesta di una mitigazione della sanzione nella misura minima edittale. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’adozione delle seguenti sanzioni: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva per la quale la suddetta sanzione risulterà afflittiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società ASD Nardò Calcio ed inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Russo Enzo. È comparso anche il difensore degli incolpati, che ne ha chiesto il proscioglimento, illustrando ulteriormente i motivi esposti nella memoria difensiva. Il deferimento è fondato poiché suffragato dalla documentazione in atti che testimonia in maniera evidente sia la correttezza della procedura adottata dagli Organi preposti, sia l’omesso pagamento dei concordati emolumenti nei termini normativamente sanciti. Le difese svolte dai deferiti pur contenendo elementi di pregio sotto il profilo giuridico procedurale, non possono essere applicati alla specie in quanto la normativa che disciplina la correttezza comportamentale dei tesserati, alla quale peraltro si sono sottoposti volontariamente, prevede vincoli e ottemperanze che meritano un rigoroso rispetto al di là delle interessanti tesi riconducibili alla eccepita incompletezza della notizia criminis, la cui interpretazione potrà essere eventualmente valutata in ambito penalistico, non già federale. Nel merito, l’acclarato e non contestato ritardo nella corresponsione dei pagamenti oggetto
della contesa (comunicazione del verdetto CAE avvenuto il 13/04/12, mancata prova dell'avvenuto saldo) non può essere posto in discussione, per cui il riferimento alle norme di relazione contestate dalla Procura federale che statuiscono una specifica sanzione, appare legittimo. La subordinata esimente (cioè l’assenza di recidiva specifica) merita accoglimento per le obiettive ragioni connesse alla posizione, per cui viene comminata la sanzione nella minima entità edittale.P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge leseguenti sanzioni: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla ASD Nardò Calcio; inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Enzo Russo.
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