F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (276) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BALACCHI (Calciatore attualmente tesserato per la Società USD Novese Srl), DANILO FACCHINETTI (Dirigente della Società Alzano Cene 1909 Srl) Società ALZANO CENE 1909 Srl e APD TORTONA VILLALVERNIA ▪ (nota n. 5919/728pf12- 13/AA/ac del 25.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (276) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BALACCHI (Calciatore attualmente tesserato per la Società USD Novese Srl), DANILO FACCHINETTI (Dirigente della Società Alzano Cene 1909 Srl) Società ALZANO CENE 1909 Srl e APD TORTONA VILLALVERNIA ▪ (nota n. 5919/728pf12- 13/AA/ac del 25.3.2013). La Società US Darfo Boario, partecipante nella stagione in corso al Campionato Serie D girone B, con esposto – denunzia del 25 febbraio 2013 segnalava alla Procura federale che la Società Alzano Cene 1909 Srl aveva utilizzato in tre gare di campionato e del girone di cui sopra, disputate il 23 e 30 settembre 2012 ed il 14 ottobre 2012, il calciatore Fabio Balacchi in posizione irregolare perché tesserato per altra Società. La Procura federale, svolte le indagini ed accertato che la Società Alzano Cene 1909 Srl 1909 in data 20 settembre 2012 aveva spedito al competente Ufficio Tesseramenti la richiesta di tesseramento del calciatore di che trattasi e che in data 17 ottobre 2012 ne aveva chiesto l’annullamento perché detta richiesta – a dire della Società - era stata emessa per errore e che il calciatore era in effetti già tesserato per la Società APD Tortona Villalvernia con conseguente irregolare partecipazione dello stesso alle tre gare di cui sopra, con atto del 15 marzo 2013 deferiva a questa Commissione il calciatore Fabio Balacchi, il Sig. Danilo Facchinetti, quale dirigente della Società Alzano Cene 1909 Srl 1909 srl, la Società Alzano Cene 1909 Srl 1909 srl e la Società APD Tortona Villalvernia, per violazione quanto al primo ed al secondo degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 6 CGS, quanto alla terza ed alla quarta per la sussistenza della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Più in particolare, il Facchinetti veniva deferito perché, quale dirigente accompagnatore della squadra della Società Alzano Cene 1909 Srl 1909, nel sottoscrivere le distinte dei calciatori partecipanti alle tre gare contestate, aveva dichiarato che tutti i calciatori e quindi anche il Balacchi erano regolarmente tesserati per la Società che li utilizzava. Resistono al deferimento a mezzo di separate memorie la Società ADP Tortona Villalvernia ed il calciatore Balacchi, assistito dal proprio legale, istando entrambi per il proscioglimento. La Società deduce che riteneva che il calciatore fosse svincolato in forza dell’art. 32 bis NOIF e quindi ad essa non più appartenente, ragion per cui si era disinteressata delle successive vicende legate al tesseramento del calciatore. Il Balacchi deduce che, sottoscritta in data 20 settembre 2012 la richiesta di tesseramento in favore della Società Alzano Cene 1909 Srl e non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti afferente l’eventuale invalidità del tesseramento, aveva partecipato in perfetta buona fede alle gare contestate, essendo convinto della regolarità della sua posizione, anche in considerazione del fatto che la Società Tortona Villalvernia non lo aveva più convocato e che ciò aveva contribuito a rafforzare la convinzione di essere libero dal precedente vincolo. Alla riunione odierna il calciatore Marco Balacchi, il dirigente Danilo Facchinetti e la Società Alzano Cene 1909 Srl 1909 Srl hanno presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Marco Balacchi, Danilo Facchinetti e la Società Alzano Cene 1909 Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Danilo Balacchi, sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate di squalifica in gare ufficiali; pena base per il Sig. Danilo Facchinetti, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Alzano Cene 1909 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso ed ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 (mille/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento è proseguito per la sola Società APD Tortona Villalvernia, per la quale la Procura Federale, affermata la responsabilità oggettiva, ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’ammenda di € 500,00. La Commissione osserva quanto segue. La Società deferita è incorsa nella responsabilità oggettiva che le è stata ascritta, essendo da una parte venuta meno all’onere di seguire le vicende legate al tesseramento del calciatore e dall’altra rimanendo comunque sottoposta alle conseguenze della violazione commessa da un suo tesserato. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Sig. Danilo Balacchi, 2 (due) giornate di squalifica in gare ufficiali; - Sig. Danilo Facchinetti, inibizione per giorni 40 (quaranta); - Società Alzano Cene 1909 Srl penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla Società APD Tortona Villalvernia l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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