F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (251) – APPELLO DEL SIG. LUCA BELLATO (Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Aprilia) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI SEI, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 152 del 14.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 18 Aprile 2013 (251) – APPELLO DEL SIG. LUCA BELLATO (Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Aprilia) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI SEI, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 152 del 14.2.2013). La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione assunta il 13 febbraio 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 152 del giorno successivo, accoglieva il deferimento della Procura Federale del 12 novembre 2012 e, per l’effetto, infliggeva a Bellato Luca, arbitro effettivo della sezione di Aprilia, la sospensione dall’attività per mesi sei. La Commissione aveva ritenuto sussistente la violazione ascritta al deferito di aver arbitrato senza la necessaria autorizzazione una gara amichevole che si era disputata il 26 agosto 2012 e, nel contempo, di aver utilizzato per la cura di un suo infortunio una struttura di una delle due Società partecipanti alla suddetta gara. La norma che si deduceva violata era indicata nell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 4 del Regolamento AIA. Avverso siffatta decisione ricorre il Bellato con atto pervenuto il 13 marzo 2013. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione. É comparso altresì il Bellato, il quale, sentito personalmente, rispondendo alle domande poste da questa Commissione, si è riportato al contenuto del proprio ricorso, confermando di non avere arbitrato la gara di che trattasi; quanto alla frequentazione del centro medico appartenente ad una delle due Società che avevano disputato la gara amichevole, ha precisato che la sua presenza era stata del tutto occasionale e che era stata indotta dal responsabile del centro, suo amico, che, nell’invitarlo colà, voleva fargli risparmiare il tempo necessario a raggiungere altro centro, più lontano. La Commissione osserva quanto segue. Ai sensi dell’art. 37 comma 1 inciso a) CGS, il ricorso della parte deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti – prosegue la norma – il ricorso deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Nel caso in esame, risulta che il Bellato ha ricevuto la comunicazione della decisione di che trattasi il 20 febbraio 2013; egli ha inviato il presente ricorso a mezzo di plico raccomandato l’8 marzo 2013, di guisa che il suddetto termine, di natura perentoria, non è stato dal ricorrente rispettato, con conseguente inammissibilità del ricorso, attesa la rilevabilità d’ufficio di siffatto vizio. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da Bellato Luca ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it