COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento del Procuratore Federale – datato 15.02.2013 a carico di NESPOLI Mario, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS e Art. 2.4 lett. c) C.U. n. 1 2011/2012 settore SGS in relazione agli Art. 65 e 66 NOIF per aver fatto sottoscrivere regolarmente la distinta relativa alle gare “pulcini ed esordienti” della propria società nell’errata convinzione di aver ricevuto autorizzazione ad una simile pratica, nonché per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS in relazione all’Art. 30 dello Statuto della FIGC per aver consentito che alcuni soggetti non inseriti nel foglio censimento della società svolgessero funzioni di dirigenti accompagnatori e sottoscrivessero alcune delle distinte di gara; VENIER Alberto, DE CARLO Antonio, RAVASI Paolo, COLOMBO Gabriele, SIRONI Mario, SIRONI Emiliano e BAROLLO Marco per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS anche in relazione all’Art. 66 NOIF per aver sottoscritto le distinte di gara in cui veniva dichiarato che i giovani calciatori prendevano parte alle gare in posizione regolare malgrado non ne avessero titolo; ASD VIS NOVA GIUSSANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 commi I e II CGS per l’operato del proprio presidente e dei propri dirigenti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento del Procuratore Federale – datato 15.02.2013 a carico di NESPOLI Mario, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS e Art. 2.4 lett. c) C.U. n. 1 2011/2012 settore SGS in relazione agli Art. 65 e 66 NOIF per aver fatto sottoscrivere regolarmente la distinta relativa alle gare “pulcini ed esordienti” della propria società nell'errata convinzione di aver ricevuto autorizzazione ad una simile pratica, nonché per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS in relazione all'Art. 30 dello Statuto della FIGC per aver consentito che alcuni soggetti non inseriti nel foglio censimento della società svolgessero funzioni di dirigenti accompagnatori e sottoscrivessero alcune delle distinte di gara; VENIER Alberto, DE CARLO Antonio, RAVASI Paolo, COLOMBO Gabriele, SIRONI Mario, SIRONI Emiliano e BAROLLO Marco per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS anche in relazione all'Art. 66 NOIF per aver sottoscritto le distinte di gara in cui veniva dichiarato che i giovani calciatori prendevano parte alle gare in posizione regolare malgrado non ne avessero titolo; ASD VIS NOVA GIUSSANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'Art. 4 commi I e II CGS per l'operato del proprio presidente e dei propri dirigenti. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti NESPOLI Mario, VENIER Alberto, COLOMBO Gabriele, SIRONI Mario, SIRONI Emiliano e BAROLLO Marco e la società ASD VIS NOVA GIUSSANO ed il rappresentante della Procura hanno chiesto ai sensi dell'Art. 23 del CGS di applicare le seguenti sanzioni: per NESPOLI Mario sei mesi di inibizione; per VENIER Alberto, COLOMBO Gabriele, SIRONI Mario, SIRONI Emiliano e BAROLLO Marco ammonizione con diffida; per la società ASD VIS NOVA GIUSSANO ammenda di Euro 500,00; Preso altresì atto che il Rappresentante della Procura ha chiesto per i signori DE CARLO Antonio e RAVASI Paolo, non comparsi avanti Questa Commissione nonostante la regolare convocazione, di comminare le seguenti sanzioni, previa declaratoria di responsabilità in ordine alle violazioni di cui all'atto di deferimento: per DE CARLO Antonio e RAVASI Paolo mesi uno di inibizione Osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica a NESPOLI Mario sei mesi di inibizione; a VENIER Alberto, COLOMBO Gabriele, SIRONI Mario, SIRONI Emiliano e BAROLLO Marco ammonizione con diffida; alla società ASD VIS NOVA GIUSSANO ammenda di Euro 500,00. La Commissione Disciplinare, accertato che la responsabilità dei deferiti, DE CARLO Antonio e RAVASI Paolo, in ordine alla violazione dell'Art. 1, comma I, CGS anche in relazione all'Art. 66 NOIF per aver sottoscritto numerose distinte di gara in cui veniva dichiarato che i giovani calciatori prendevano parte alle gare in posizione regolare malgrado non ne avessero titolo per prendervi parte in ragione della loro età, è provata dalla documentazioni in atti e che tale violazione risulta di gravità notevole in relazione anche alla non copertura assicurativa dei calciatori minori con tutto ciò che ne poteva conseguire, commina a DE CARLO Antonio e RAVASI Paolo mesi uno di inibizione. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it