COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 dell’18 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare U.P.D. NORBELLO (Campionato di 3^Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 34 del 04.04.2013 Delegazione Provinciale di Oristano Gara Nikeyon Suni/Norbello del 23.03.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°38 dell’18 aprile 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
U.P.D. NORBELLO (Campionato di 3^Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 34 del 04.04.2013 Delegazione Provinciale di Oristano
Gara Nikeyon Suni/Norbello del 23.03.2013.
Con reclamo tempestivamente proposto, la U.P.D. Norbello chiede la riforma della decisione, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.04.2013 (Delegazione Provinciale di Oristano), con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare al giocatore Onali Emanuele, perché espulso per proteste nei confronti del direttore di gara, insultava e minacciava ripetutamente quest’ultimo. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare; la squalifica per due gare al giocatore Mele Fabrizio; la squalifica per una gara al giocatore Ligas Cornelio.
La Società reclamante, nel rilevare che le decisioni del giudice sporrtivo sono state prese sulla sola scorta del referto arbitrale, osserva che esso contiene alcune imperfezioni, ed affermazioni non perfettamente aderenti alla realtà dei fatti, che potrebbero avere, secondo quanto prospettato dalla stessa, porttato il Giudice Sportivo ad assumere le decisioni contestate.
La U.P.S. Norbello sostiene infatti che il referto di gara sarebbe stato confezionato in modo da portare a tali decisioni, e che le sanzioni inflitte non sarebbero commisurate alle colpe ascritte alla società ed ai suoi tesserati. In particolare, la società osserva che le parole pronunciate dal giocatore Sig. Onali non potevano essere udite chiaramente dall’arbitro, che in quel momento si trovava a grande distanza dalla porta difesa dallo stesso giocatore, e che le parole erano state profferite in un momento al quanto nervoso della gara, e non erano rivolte al direttore digara, ma piuttosto utilizzate come sfogo per allentare la tensione. La società reclamante, inoltre, contesta la descrizione dei fatti riportata nel referto di gara relativa al momento dell’espulsione, affermando che l’Onali non si sarebbe avvicinato all’arbitro ma, all’esibizione del cartellino rosso sarebbe uscito immediatamente dal campo di gioco, anche per l’intervento dell’allenatore Mura Giovannino e che comunque il giocatore stesso, pur avendo forse mancato di fair play dopo la notifica del provvedimento disciplinare, non ha comunque mai oltrepassato i limiti imposti sui campi di gioco.
La società reclamante chiede, quindi, che siano annullate, o in subordine ridotte, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sia alla Società reclamante, sia al proprio tesserato Onali Emanuele, in proporzione alle loro effettive responsabilità.
La Commissione Disciplinare osserva anzitutto, per quanto concerne le decisioni del Giudice Sportivo alle squalifiche di due giornate inflitta al giocatore Mele Fabrizio, e per una gara, inflitta al giocatore Ligas Cornelio, che il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art. 45, comma 3° lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, trattandosi di sanzioni non impugnabili. Per quanto concerne la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Onali Emanuele, tre gare, la Commissione Disciplinare osserva che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamenteo dei tesaserati in occasione dello svolgimento delle gare. Pertanto la lamentela della reclamante che le decisioni del Giudice Sportivo sarebbero state prese “sulla scorta del referto arbitrale” non coglie nel segno. Sebbene il referto arbitrale è stato redatto in forma sin troppo sintetica, la U.P.D. Norbello non ha evidenziato, nel proprio reclamo, alcun elemento che possa in alcun modo inficiare o rendere non credibile quanto riportato sul referto arbitrale. La sanzione di tre giornate di squalifica inflitta al giocatore Onali Emanuele appare, ai sensi dell’art. 19, comma 4°, lett.a), del Codice di Giustizia Sportiva, proporzionata alla condotta tenuta dal giocatore come descritta nel referto dell’arbitro, ingiuriosa e assai irriguardosa nel confronti di quest’ultimo.
Per tali ragioni la Commissione delibera, rispettivamente, l’inammissibilità e il rigetto del reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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