COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 166/A U.S.D. ATLETICO GELA (AG), avverso squalifica calciatore Campanaro Crocifisso per 5 gare, Italiano Francesco Fabio per 3 gare e Maganuco Manuel Alessio per 2 gare – Campionato Eccellenza Girone B, Atletico Gela/Taormina del 17/03/2013 – C.U. N° 415 del 21/03/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 166/A
U.S.D. ATLETICO GELA (AG), avverso squalifica calciatore Campanaro Crocifisso per 5 gare, Italiano Francesco Fabio per 3 gare e Maganuco Manuel Alessio per 2 gare -
Campionato Eccellenza Girone B, Atletico Gela/Taormina del 17/03/2013 – C.U. N° 415 del 21/03/2013.
La U.S.D. Atletico Gela propone appello avverso i sopra indicati provvedimenti, assunti dal Giudice Sportivo Territoriale, limitandosi ad ammettere quanto avvenuto e, senza motivazioni specifiche rispetto a quanto a ciascuno dei calciatori addebitato, insistendo nel chiedere una generica “clemenza” nell’adottanda decisione.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva l'inammissibilità dell'appello avverso la sanzione a carico del calciatore sig. Maganuco Manuel Alessio a termini dell'art. 45 comma 3 lettera a C.G.S.
Osserva inoltre, per quanto riguarda i calciatori sigg. Campanaro e Italiano, che il contenuto dell’appello è del tutto generico e privo di qualsivoglia contestazione specifica dei fatti che hanno portato all'assunzione di provvedimenti disciplinari da parte del Giudice Sportivo Territoriale. Quanto sopra, a norma dell'art. 33 n. 6 C.G.S., pure comporta l’inammissibilità dell’appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, con la conferma del provvedimenti di squalifica assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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