COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 169/A A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA (ME), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-6 – Campionato calcio a 5 serie C2 gir. C – Gara Sporting Peloro Messina/Mascalucia del 16/03/2013 – C.U. N° 413 C5 n° 53 del 20/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 169/A A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA (ME), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-6 - Campionato calcio a 5 serie C2 gir. C - Gara Sporting Peloro Messina/Mascalucia del 16/03/2013 – C.U. N° 413 C5 n° 53 del 20/03/2013. La A.S.D. Sporting Peloro Messina propone appello avverso il sopra indicato provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo, qui in sintesi, che la gara in oggetto non si è potuta disputare per causa di forza maggiore dovuta a motivi legati alla sicurezza della struttura, compromessa a causa di gravi danni provocati da avverse condizioni meteo. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'art. 55 n° 2 delle N.O.I.F. stabilisce che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare Territoriale in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal C.G.S. Dall’esame del fascicolo relativo al procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale si rileva che la reclamante non ha dato seguito al preannuncio di reclamo con la conseguenza che non sono stati rispettati i termini e le modalità di cui al precitato articolo. Ne consegue, a norma dell'art. 33 n° 9 C.G.S. il quale recita che non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza le irregolarità procedurali che hanno reso già inammissibile il reclamo, che l'appello in questione é da considerarsi inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Sporting Peloro, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it