COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.171/A P.G.S. S. PIO X (CT) Avverso squalifica per cinque gare calciatore Signorelli Pasquale – Campionato Promozione Gir. “D” Gara Santa Croce/S. Pio X del 10/03/2013 – C.U.398 del 14/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.171/A P.G.S. S. PIO X (CT) Avverso squalifica per cinque gare calciatore Signorelli Pasquale - Campionato Promozione Gir. "D" Gara Santa Croce/S. Pio X del 10/03/2013 - C.U.398 del 14/03/2013. Con tempestivo reclamo il P.G.S. S. Pio X, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante rileva che il comportamento posto in essere dal Signorelli Pasquale, se pur deprecabile, non è stato tale da meritare sanzione così pesante, e ciò anche in considerazione del fatto che questi non ha mai colpito il calciatore avversario essendosi, di contro, limitato a simulare tale gesto, mentre, prosegue la reclamante, il calciatore avversario che ha colpito con uno schiaffo il Signorelli è stato sanzionato con una squalifica minore. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto degli arbitri, degli assistenti e degli altri ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento di gare. In particolare dalla lettura del referto dell'assistente risulta che al 33 2° t. il calciatore Signorelli Pasquale colpiva con una testata al naso il calciatore Vasile del Santa Croce, il quale a sua volte reagiva con una manata al volto del Signorelli. In ragione di quanto sopra il reclamo risulta infondato in quanto la sanzione inflitta al calciatore Signorelli è congrua in relazione al comportamento violento posto in essere e non appare, quindi, suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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