COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 168/A A.C & S.D. TUTTA CATANIA (CT) avverso squalifiche calciatori: Buffardeci Alessio Antonino fino al 20/03/2016; Scardace D’Aquino Marco Salvo fino al 31/12/2013; Chiarenza Alfredo per 4 gare; Rizzo Giulio per 3 gare; squalifica assistente arbitrale Cammarata Claudio fino al 10/04/2013; ammenda di € 50,00 – Campionato 3^ categoria girone B) gara Tutta Catania/Adrano del 17/03/2013 – C.U. N° 43 CT del 20/03/2013 pubblicato il 21/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 168/A A.C & S.D. TUTTA CATANIA (CT) avverso squalifiche calciatori: Buffardeci Alessio Antonino fino al 20/03/2016; Scardace D'Aquino Marco Salvo fino al 31/12/2013; Chiarenza Alfredo per 4 gare; Rizzo Giulio per 3 gare; squalifica assistente arbitrale Cammarata Claudio fino al 10/04/2013; ammenda di € 50,00 - Campionato 3^ categoria girone B) gara Tutta Catania/Adrano del 17/03/2013 – C.U. N° 43 CT del 20/03/2013 pubblicato il 21/03/2013. La A.C. & S.D. Tutta Catania, in persona del Segretario delegato alla firma, impugna le decisioni prese dal Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate. La Società appellante, qui molto in sintesi, contesta le risultanze del referto arbitrale e fornisce una ricostruzione dei fatti che dimostrebbe fondata la richiesta di riduzione complessiva delle sanzioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Provinciale. In sede dibattimentale è intervenuto solamente il sig. Cammarata Claudio a difesa della personale posizione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che a termini dell'art. 45 n° 3 lett. B e D del C.G.S. non sono impugnabili e immediatamente esecutivi, rispettivamente i provvedimenti di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese e i provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di terza categoria. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per ciò che concerne la sanzione dell'ammenda e quella irrogata al Presidente, in funzione di assistente arbitrale, sig. Claudio Cammarata. Rileva altresì che nessuna specifica motivazione è fornita in atto di appello in ordine alla chiesta riduzione della sanzione a carico del calciatore sig. Alfredo Chiarenza, che perciò va ritenuta inammissibile ex art. 33 n° 6 C.G.S. Rileva infine, sempre in via preliminare, che, a termini dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò posto va osservato quanto segue: risulta dagli atti ufficiali di gara che il calciatore sig. Marco Salvo Scardace D'Aquino, al 34° del 2° tempo, si alzava dalla panchina e entrava in campo profferendo frasi offensive e minacciose all'indirizzo del direttore di gara, che tentava di colpire con un calcio all'atto dell'espulsione. Risulta altresì che il calciatore sig. Claudio Rizzo, al 38° del 2° tempo veniva espulso per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro. A fine gara, il calciatore sig. Alessio Buffardeci spintonava ripetutamente l'arbitro, quasi facendolo cadere, rivolgendogli nel contempo espressioni offensive e minacciose e, qualche istante dopo, colpendolo per ben due volte con il pallone, prima alla testa e poi alle spalle. Alla stregua di quanto riferito dal direttore di gara, le motivazioni addotte dalla società Tutto Catania appaiono del tutto prive di riscontro alcuno e perciò inconducenti ai fini del decidere. Essa si limita infatti a negare in radice che il calciatore sig. Scardace D'Aquino abbia tentato di colpire l'arbitro, sostenendo piuttosto che sia avvenuto il contrario e allo stesso modo nega che il calciatore sig. Buffardeci si sia reso responsabile di quanto addebitatogli; soltanto viene ammesso in appello che il calciatore sig. Rizzo abbia pronunciato “un solo insulto” al direttore di gara, venendo perciò meritatamente espulso. Quanto sopra esposto fa ritenere infondato l'appello, dovendosi aggiungere che le sanzioni irrogate sono da ritenere ben proporzionate ed adeguate ai comportamenti non regolamentari assunti dai suddetti calciatori, secondo la descrizione fornita dal direttore di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara inammissibile l'appello relativamente alla sanzione dell'ammenda di € 50,00 ed alle sanzioni a carico del calciatore sig. Alfredo Chiarenza e del Presidente in funzione di assistente arbitrale sig. Claudio Cammarata. Rigetta per il resto l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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