COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 170/A Pol. POMPEI (ME), avverso esito gara, ammenda € 100,00 e squalifica calciatore Stancampiano Francesco fino al 22/04/2013 – Campionato 3^ categoria ME Gara Eoliana Lipari/Pompei del 17/03/2013 – C.U. N° 53 ME del 20/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 170/A Pol. POMPEI (ME), avverso esito gara, ammenda € 100,00 e squalifica calciatore Stancampiano Francesco fino al 22/04/2013 - Campionato 3^ categoria ME Gara Eoliana Lipari/Pompei del 17/03/2013 – C.U. N° 53 ME del 20/03/2013. La Pol. Pompei, in persona del Suo Presidente pro tempore, propone appello chiedendo testualmente “il rigetto del giudizio di primo grado, che venga data la partita persa per 0-3 alla Eoliana Lipari e la riduzione della squalifica inflitta al calciatore sig. Francesco Stancampiano”. La società appellante sostiene, infatti, che quanto dichiarato dall'arbitro in referto circa l'avvenuta regolare conclusione della gara, prima degli incidenti successivamente occorsi, sia palesemente falso e sostiene altresì che il calciatore sig. Stancampiano sia intervenuto per sedare l'aggressione da parte di un dirigente della società ospitante non iscritto in distinta, solo difendendosi dalla reazione di questi. Controdeduce la A.S.D. Eoliana Lipari, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Pol. Pompei, sostenendo a vario titolo sia la regolarità della gara che la legittimità di tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, in applicazione dell'art. 35 n°1 comma 1.1 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l’appellante non risulta avere proposto, in merito al supposto errore tecnico dell’arbitro, rituale e tempestivo reclamo al Giudice Sportivo di primo grado. L'assunto della società appellante circa una conclusione pro forma, appare peraltro del tutto sfornito di prova, dichiarando l'arbitro in referto, senza che di ciò possa dubitarsi, che gli incidenti che hanno determinato lo scatenarsi della rissa in questione hanno avuto origine a gara finita e punteggio acquisito. Corretta appare, per l'effetto, l'adozione della sanzione pecuniaria a carico della Pol. Pompei, per il fatto di propri tesserati non individuati dal direttore di gara e appunto coinvolti nella rissa prima citata. Quanto alla sanzione a carico del calciatore sig. Stancampiano, non si ravvisano motivi di riduzione posto che in referto viene evidenziato che lo stesso sferrava un forte calcio alla schiena di un sostenitore della squadra di casa che aveva invaso il campo di gioco e che si trovava ancora a terra intento ad una colluttazione con un compagno di squadra del sig, Stancampiano. Anche in questo caso quanto affermato dalla società appellante rimane privo di riscontro negli atti ufficiali, per cui deve rigettarsi ex art. 35 n° 1 comma 1.1 e n° 2 comma 2.1 del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello come sopra proposto con la conseguente conferma dei provvedimenti impugnati. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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