COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 173/A A.C.S. DIL. LIBERTAS “A.CAPRA” (CL), avverso squalifica allenatore Martina Cosimo sino al 31/12/2013 – Campionato 3^ categoria CL gir.A) Gara Libertas “A.Capra”/Sporting Nissa del 24/03/2013 – C.U. N° 51 CL del 27/03/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 173/A A.C.S. DIL. LIBERTAS “A.CAPRA” (CL), avverso squalifica allenatore Martina Cosimo sino al 31/12/2013 - Campionato 3^ categoria CL gir.A) Gara Libertas “A.Capra”/Sporting Nissa del 24/03/2013 – C.U. N° 51 CL del 27/03/2013. La società Libertas “A.Capra”, in persona del Vice Presidente delegato alla firma, propone appello avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo della delegazione provinciale di Caltanissetta, sostenendo, qui in sintesi, la falsità delle risultanze ufficiali di gara. L’appellante si dichiara disponibile a farsi rilasciare dichiarazioni testimoniali da parte dei Carabinieri presenti. La Commissione Disciplinare Territoriale in via preliminare rileva che, a termini dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che non sono ammesse testimonianze o confronti fra le parti. Dalla lettura del referto arbitrale si evince che al 29’ del secondo tempo il sig. Martina Cosimo veniva allontanato dal terreno di giuoco per contegno platealmente protestatario, offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara. All’atto dell’espulsione occorrevano circa tre minuti per ottenerne l’allontanamento e quindi riprendere la gara interrotta. Il predetto reiterava il suo comportamento non regolamentare invadendo più volte il terreno di giuoco, dal quale veniva allontanato più volte anche grazie all’aiuto del capitano della squadra sig. Di Martino. Il sig. Martina seguitava ad insultare e minacciare l’arbitro anche trovandosi aldilà della rete di recinzione. A fine gara il sig. Martina ritardava il rientro dell’arbitro negli spogliatoi “adducendo come scusa di non trovare le chiavi dategli in custodia dal dirigente sig. Cucchiara Salvatore”. Da quanto come sopra esposto appare priva di riscontro e inconducente la tesi difensiva secondo la quale il Martina “dopo che l’arbitro assegnava il rigore allo Sporting Nissa, lasciava il rettangolo di giuoco, senza essere stato espulso, e non è più rientrato nello stesso. Da quel momento il Martina si è adoperato a calmare il Presidente sig. Cucchiara Salvatore ed i propri calciatori, al fine di evitare incidenti, fino a quando l’arbitro non ha decretato la fine della partita ed ha abbandonato il terreno di giuoco, …”. La sanzione appare adeguata ai comportamenti addebitati, protrattisi reiteratamente non soltanto durante la disputa della gara, ma anche a conclusione della stessa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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