COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.153/A A.S.D. GRAVINA CALCIO (CT) avverso ammenda di € 1.000,00, penalizzazione di due punti in classifica, squalifica calciatore Fazio Giorgio per 5 gare – campionato 1^ categoria gir. E) gara Maletto/Gravina del 10/03/2013 – C.U. 398 del 14/03/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 428/C.D.T. 31 DEL 02 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.153/A A.S.D. GRAVINA CALCIO (CT) avverso ammenda di € 1.000,00, penalizzazione di due punti in classifica, squalifica calciatore Fazio Giorgio per 5 gare – campionato 1^ categoria gir. E) gara Maletto/Gravina del 10/03/2013 – C.U. 398 del 14/03/2013 La A.S.D. Gravina Calcio, in persona del suo presidente pro tempore, propone appello avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che non sia possibile ascrivere a responsabilità della società il fatto commesso da un soggetto rimasto estraneo, solo riconoscibile attraverso gli indumenti sociali indossati e in quanto introdottosi nello spogliatoio dell’arbitro unitamente al calciatore del A.S.D. Gravina Calcio Fazio Giorgio. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, preliminarmente, che a termini dell’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare, così come a mente del successivo comma 2.1 del C.G.S. fanno piena prova in ordine al comportamento dei sostenitori delle squadre. Nell’allegato al referto di gara, nel quale viene descritta l’impossibilità di chiusura dello spogliatoio dell’arbitro dall’interno, si legge che a fine gara vi si introducevano il calciatore Fazio Giorgio accompagnato da un soggetto di sesso maschile, non iscritto in distinta ma riconducibile alla società A.S.D. Gravina Calcio dall’abbigliamento (indumento con simbolo sociale). L’arbitro continua, in referto, affermando di essere stato minacciato dal calciatore affinché non venisse menzionata la sua espulsione nel referto di gara e, nel contempo, minacciato e poi colpito dal soggetto che lo accompagnava e non iscritto in distinta, con pugni alla testa, al volto ed al torace e con calci alle gambe ed alla schiena. L’aggressione provocava all’arbitro momentaneo stordimento e lancinanti dolori. Per quanto sopra esposto non può porsi in dubbio che la società A.S.D. Gravina Calcio debba essere considerata oggettivamente responsabile per il fatto di estraneo e deve rispondere, conseguentemente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 62 c.2 N.O.I.F. e dell’articolo 14 del C.G.S., del comportamento posto in essere da detto soggetto comunque ad essa riconducibile; comportamento aggravato dalla circostanza che il calciatore Fazio Giorgio, non solo si è introdotto illegittimamente nello spogliatoio dell’arbitro minacciandolo, ma una volta che quest’ultimo era stato aggredito nulla ha fatto per evitare che l’aggressione fosse portata a termine pure avendo un obbligo giuridico di impedire l’evento (articolo 65 c.3 N.O.I.F.). In ragione di quanto sopra la sanzione pecuniaria è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione così come risulta congrua la sanzione a carico del calciatore Fazio Giorgio in relazione a quanto da esso posto in essere. Di contro, ritiene questa Commissione, che quanto avvenuto seppure grave, non determini quell’aggravamento sanzionatorio voluto dalla norma per cui deve revocarsi la penalizzazione di punti due in classifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, revoca la penalizzazione di punti due in classifica a carico della società A.S.D. Gravina Calcio, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Senza addebito di tassa reclamo.
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