COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 172/A A.S.D.C. Pol. CEI (PA) avverso squalifica calciatore Vullo Ignazio per otto gare – gara Allievi Sperimentali fascia B Pol. CEI/Kronion Calcio del 16/03/2013 – C.U. 414 sgs del 21/03/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 420 del 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 172/A A.S.D.C. Pol. CEI (PA) avverso squalifica calciatore Vullo Ignazio per otto gare – gara Allievi Sperimentali fascia B Pol. CEI/Kronion Calcio del 16/03/2013 – C.U. 414 sgs del 21/03/2013 A.S.D.C. Pol. CEI ha inoltrato reclamo avverso la sanzione determinata a carico del proprio tesserato indicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva in relazione all’episodio contestato. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia la inammissibilità del reclamo sotto un duplice aspetto. In primo luogo la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. 301 del 22 Gennaio 2013 e successivi) e, conseguentemente, il reclamo doveva pervenire o essere depositato “entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale…” (pag.3 lett.b del citato Comunicato). Evidenziato che il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato dalla ricorrente è stato pubblicato il 21 marzo 2013 e che il reclamo è stato inviato con messaggio di posta elettronica recante data di invio 23/03/2013 –ore 13,52-, ne consegue la inammissibilità del reclamo stesso per decorrenza dei termini. Inoltre il reclamo risulta essere mancante della firma di sottoscrizione della parte o del suo procuratore (art.33 comma 5 C.G.S.), con conseguente ulteriore inammissibilità del reclamo stesso. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo inoltrato dalla A.S.D.C. Pol. CEI. Dispone l’addebito della tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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