COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 138 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Poliziana, avverso la squalifica del giocatore Lazzerini Marco fino al 28/07/2013 (C.U. n. 48 del 28/02/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
138 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Poliziana, avverso la squalifica del giocatore Lazzerini Marco fino al 28/07/2013 (C.U. n. 48 del 28/02/2013).
Con rituale e tempestivo gravame, l’Unione Sportiva Dilettantistica Poliziana adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal giocatore Lazzerini Marco nel corso dell'incontro esterno disputato in data 24/02/2013 contro la società Arezzo Football Academy.
Il G.S.T. così motivava: “A fine gara in segno di palese protesta calciava il pallone verso il D.G. con discreta forza, da circa 20 metri; non riuscendo comunque a colpirlo ”.
L’impugnante nel reclamo, contestando parzialmente i fatti, rileva che il lancio del pallone sarebbe avvenuto da lontano (arbitro a centrocampo e calciatore a circa 30/35 metri di distanza nei pressi dell'area avversaria) per un mero gesto di stizza del giocatore dispiaciuto di aver perso la gara; nella condotta non sarebbe ravvisabile alcun intento lesivo nei confronti degli avversari e il gesto sarebbe stato compiuto senza la reale volontà di colpire il D.G. come dimostrato dalla distanza intercorrente tra la traiettoria del tiro ed la posizione del medesimo (tre/quattro metri).
Il D.G. non avrebbe visto la dinamica degli eventi perché impegnato a controllare i comportamenti di due calciatori, successivamente espulsi, e lo stesso, abbassandosi istintivamente al passaggio del pallone, avrebbe mal interpretato il gesto attribuendo al medesimo una volontarietà inesistente.
Il giocatore avrebbe peraltro porto a fine gara le proprie scuse all'arbitro, per il comportamento tenuto in campo, cercando di fargli comprendere la sua buona fede dimostrata anche dall'inesistenza di qualsiasi contestazione verbale (anche precedente alla condotta incriminata).
Pertanto, data anche la giovane età del giocatore, la società conclude per una rivalutazione sull'entità della squalifica.
All’udienza del 12 aprile 2013 era presente, poiché regolarmente convocato, il delegato del Presidente della società che, ascoltato il supplemento arbitrale, confermava le motivazioni addotte sottolineando l'involontarietà del gesto e la mancanza di lesività, anche potenziale, in ragione della distanza, nel lancio del pallone.
In ogni caso il D.G. non avrebbe potuto vedere nulla perché impegnato in altre vicende e l'ipotetica volontarietà della condotta sarebbe solo una deduzione priva di fondamento.
Il reclamo non appare condivisibile.
Nel supplemento arbitrale il D.G., conferma l'intera dinamica stabilendo in 20 metri (non in 30/35) la distanza con il Lazzerini e specifica di aver chiaramente visto il giocatore scagliare il pallone verso di lui e di aver istintivamente cercato di scansare la sfera.
Evidenzia l'erronea deduzione difensiva circa l'inesistenza di proteste verbali sottolineando che, in precedenza, il giocatore si sarebbe distinto per intemperanze verbali sanzionate, al 30esimo del primo tempo, con il cartellino giallo.
L’azione, riprovevole ed assolutamente inaccettabile, non può certamente essere, in presenza di tali dichiarazioni (dotate, dalle Carte Federali, di fede privilegiata), riportata ad un plateale gesto di stizza ma deve inquadrarsi come potenziale gesto violento nei confronti del D.G..
La dinamica riportata risulta inoltre già benevolmente valutata dal Giudice di prime cure che ha inteso, forse in ragione della distanza dal D.G. e del successivo atteggiamento del calciatore, limitare la squalifica a cinque mesi (anziché 6 come da consolidata giurisprudenza sportiva) e pertanto la relativa sanzione appare congrua non sussistendo i presupposti per una modifica della medesima che avrebbe potuto comunque trovare applicazione solo ai sensi dell'art. 36 comma III C.G.S.T.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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