COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 151 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della G.S.D. Floriagafir avverso la squalifica inflitta al calciatore Matteo Bagni fino al 28.05.2013 (C.U. n. 37 del 13.03.2013):

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 151 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della G.S.D. Floriagafir avverso la squalifica inflitta al calciatore Matteo Bagni fino al 28.05.2013 (C.U. n. 37 del 13.03.2013): Propone rituale reclamo la società Floriagafir avverso la squalifica inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Matteo Bagni fino al 28.05.2013, in quanto “a fine gara offendeva con frasi dal tono razzista il D.g.. Sanzione aggravata poiché capitano”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato lamentando l’erronea individuazione del soggetto responsabile della condotta offensiva, avendo l’arbitro indicato il Bagni Matteo anziché il Signori Cosimo. A sostegno della propria tesi la società precisa di poter provare lo scambio di persona previa testimonianza del dirigente responsabile, dell’allenatore e dello stesso Signori. La C.D.T.T., alla quale viene chiesto di appurare l’errore di persona e, previa revoca del provvedimento impugnato, di sanzionare il calciatore Signori in luogo del Matteo Bagni, delibera quanto segue. Il reclamo è immeritevole di accoglimento. La tesi difensiva sostenuta dalla reclamante è logicamente incompatibile con le risultanze documentali e, in particolare, con gli elementi descrittivi del fatto offerti dall’arbitro, dai quali emerge che l’episodio incriminato si è verificato ‘a fine partita, nel sottopassaggio degli spogliatoi”, mentre il calciatore Cosimo Signori risulta essere stato allontanato dal campo di giuoco per proteste al 18’ del secondo tempo. Pertanto, alla luce di siffatte ragioni, la tesi afferente lo scambio di persona non appare verosimile, avendo il Signori abbandonato il campo di giuoco in un momento antecedente la fine della gara. Peraltro, occorre rilevare che tesi della reclamante non viene confortata dalla produzione di una dichiarazione di colpevolezza sottoscritta dallo stesso Signori, con la quale quest’ultimo si assume la piena responsabilità del fatto. Dichiarazione che avrebbe potuto, proprio per la sua natura confessoria, essere valutata dal Giudicante unitamente agli altri elementi dell’istruttoria, essendo precluso in questo procedimento il ricorso alla prova per testimoni al fine di dimostrare l’erronea individuazione del soggetto agente. Il Giudicante, infine, ritiene non doversi procedere alla valutazione della congruità della sanzione impugnata, mancando nel corpo del ricorso una richiesta in tal senso (che non pare desumersi neanche mediante un'attività interpretativa estensiva dei motivi di reclamo), avendo la società reclamato sostenendo esclusivamente lo scambio di persona. P.Q.M. la C.D.T.T.  Respinge il reclamo;  conferma la squalifica inflitta al calciatore Bagni Matteo fino al 28.05.2013;  ordina l'incameramento della tassa di reclamo.
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