COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 147 Stagione sportiva 2012/2013 Gara Porcari – Migliarino (0-1) del 5/3/2013. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 40 del 14/03/2013 Delegazione Provinciale di Lucca

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 147 Stagione sportiva 2012/2013 Gara Porcari – Migliarino (0-1) del 5/3/2013. Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n. 40 del 14/03/2013 Delegazione Provinciale di Lucca Reclama la società Porcari avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 13/ 3/2014 PAGNI ROBERTO (PORCARI) All'atto dell'allontanamento da parte del D.G lo aggrediva verbalmente con offese e minacce e fisicamente costringendolo ad arretrare di molti metri. Nell'atto profferiva espressioni blasfeme. Si rifiutava poi di lasciare il recinto di gioco allontanandosi solo allorquando trascinato a forza, provocando un interruzione del gioco di circa 5 minuti. A fine Gara reiterava offese e minacce, afferrava e strattonava il D.G. colpendolo inoltre al petto più volte provocando lieve dolore; nel contempo offendeva gli Organi Federali e impediva l'ingresso del D.G. nel proprio spogliatoio, poi percuotendo violentemente la porta. AMMENDE Euro 100,00 PORCARI Per persona non autorizzata nel recinto spogliatoi che aggrediva verbalmente e fisicamente il D.G. Euro 60,00 PORCARI Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale. Acqua fredda e prese corrente non funzionanti. La società reclamante rileva che la causa scatenante l’espulsione dell’allenatore non è riferibile alla non condivisione di decisioni arbitrali, bensì al tentativo di richiamo dell’arbitro in quanto un calciatore era a terra. Non nega le proteste, le offese e la blasfemia. In ordine all’incontro con l’arbitro negli spogliatoi assume essere stato casuale e che alcuni dirigenti si sono frapposti fra l’arbitro ed il Pagni in occasione del contatto fra loro. Il Pagni ha espresso unicamente minacce ed alcuni gesti aggressivi ma non violenti. Nulla dice in merito alla sanzione per persone estranee nel recinto spogliatoi e giustifica le carenze funzionali dei predetti con un problema tecnico subito risolto. Chiede una riduzione di tutte le sanzioni. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma quanto già evidenziato in modo chiaro e dettagliato. Afferma che le parole proferite dal Pagni erano chiaramente indirizzate alla sua persona, nega il termine “minaccia”, nega la casualità dell’incontro col Pagni negli spogliatoi e conferma il suo atteggiamento, nega che dirigenti si siano frapposti fra lui ed il predetto Pagni. La C.D. passa pertanto in decisione. Il comportamento del sig. Pagni Roberto appare assolutamente contrario ad ogni più elementare logica sportiva e comportamentale pertanto la sua condotta deve essere adeguatamente sanzionata. Di alcun pregio possono essere considerate le tesi mosse dalla società in quanto l’attività posta in essere dal Pagni, per quanto attiene le offese, le minacce, la blasfemia ed infine il comportamento violento posto in essere verso l’arbitro non possono trovare alcuna logica giustificazione. Se a quanto evidenziato, si aggiunge poi l’ambito entro il quale il Pagni ha posto in essere quanto a lui ascritto, ovvero un campionato del settore giovanile, se ne rileva un quadro desolante meritevole di profonda meditazione. Infatti, se la causa scatenante l’atteggiamento del Pagni è stata soltanto una presunta svista arbitrale in merito ad un calciatore a terra, si evidenzia come il predetto abbia la necessità di riflettere a lungo circa l’esempio educativo che lo stesso ha fornito ai ragazzi in primis, alla società ed ai presenti alla gara poi. Il comportamento del Pagni è da considerarsi assolutamente negativo ed altamente diseducativo e ciò a maggior ragione se rapportato all’ambito del torneo che lo ha occupato fino alla gara in oggetto, ovvero il settore giovanile e scolastico. In ordine infine alla quantificazione della sanzione il Collegio ritiene di doverla modificare come da successivo dispositivo. Per quanto attiene infine le sanzioni pecuniarie relative agli spogliatoi ed alla persona estranea nel recinto dei predetti, la C.D. rileva che le giustificazioni addotte della società non appaiono idonee alla loro modifica e comunque non provate. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo, conferma le sanzioni pecuniarie, cassa la decisione del G.S. relativa al sig. Pagni Roberto e, in virtù del potere conferitole di reformatio in peius delle decisioni di primo grado, squalifica il sig. Pagni Roberto fino a tutto il 14/03/2015. Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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