COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 146 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “ USD Fiesole Giovani” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Alessio Mamma con una squalifica di tre mesi. C.U. n. 37 del 13/03/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 18/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 146 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “ USD Fiesole Giovani” avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Alessio Mamma con una squalifica di tre mesi. C.U. n. 37 del 13/03/2013. Il tesserato in oggetto, allenatore della squadra Giovanissimi della USD Fiesole Giovani,dopo solo 11 minuti di gara veniva allontanato dal terreno di gioco. L’espulsione conseguiva al pronunciamento di una frase irriguardosa rivolta al D.G. a seguito di una sua decisione tecnica. Una volta in tribuna continuava ad offendere l’arbitro. Non contento continuava ad offendere i sostenitori della squadra avversaria, tentando di aggredirne uno ma veniva bloccato dai propri sostenitori. Al termine della gara entrava nello spogliatoio dell’arbitro senza autorizzazione. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di tre mesi. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Fiesole Giovani. Il reclamo contiene unicamente una dichiarazione del tesserato in questione che, pur ammettendo la frase irriguardosa, nega di aver invaso il campo di gioco e nega anche tutta la condotta ascrittagli dal G.S. Conferma di essersi recato nello spogliatoio dell’arbitro ma afferma di essere stato allontanato dal medesimo. Per tali motivi la società chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara che, dopo aver fischiato un fallo contro la squadra Fiesole Giovani, il tesserato in questione entrava nel terreno di gioco, per circa un metro, e impiegava oltre un minuto per allontanarsi dal campo. Una volta uscito dal campo si allocava sotto la tribuna, dove continuava ad offenderlo. Inoltre dal 20 minuto del 1 tempo cominciava ad offendere i sostenitori della squadra avversaria. Verso uno di questi ultimi tentava un’ aggressione, non andata a buon fine per l’intervento di alcuni sostenitori della squadra Fiesole Giovani. Infine l’arbitro afferma che il sig. Alessio Mamma, al termine della partita, entrava nel suo spogliatoio per chiedere spiegazioni relativamente alla sua espulsione. Invitato ad allontanarsi il tesserato in questione impediva con il piede la chiusura della porta. Questa C.D.esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti ascritti al tesserato in questione. L’arbitro nei suoi atti gara è molto preciso e descrive in maniera dettagliata la condotta dell’allenatore dell’USD Fiesole giovani. La sanzione del G.S. tiene conto anche del valore,non certamente educativo, che la condotta in esame può avere nei confronti dei giovani calciatori allenati dal sig. Mamma.( giovanissimi B). P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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