F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE LUCA CLAUDIO SEGUITO GARA PUTEOLANA INTERNAPOLI/MONOSPOLIS DEL 5.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S. MONOSPOLIS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE LUCA CLAUDIO SEGUITO GARA PUTEOLANA INTERNAPOLI/MONOSPOLIS DEL 5.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013) Al 9° del secondo tempo, nel corso della gara Puteolana Internapoli/Monospolis disputata in data 5.1.2013, l’allenatore della Monospolis, il Sig. De Luca Claudio, si rivolgeva all’arbitro dicendogli per protesta “…ti devi svegliare…”. L’arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 9.1.2013, lo sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive. Proponeva tempestivo reclamo in data 17.1.2013 la Società Monospolis la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al De Luca Al riguardo evidenziava che l’espressione riportata dall’arbitro non aveva contenuto né lesivo né offensivo né minaccioso, ma era solo una protesta in ordine ad una decisione arbitrale non condivisa che erroneamente veniva qualificata dal Giudice Sportivo come espressione irriguardosa. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia fondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che l’allenatore ha protestato senza però indirizzare all’arbitro se non le parole puntualmente indicate nel referto che, a parere di questa Corte, non hanno alcun contenuto di peculiare connotazione lesiva e offensiva tali da giustificare se non appunto la sanzione minima conseguente all’espulsione (1 giornata di squalifica). Appare infatti che l’espressione “…ti devi svegliare…” seppur in un contesto connotato da plateale protesta, non assume quelle caratteristiche tali da integrare profili di lesività nella sfera del soggetto deputato al controllo della regolarità della gara, non ingenerando nemmeno un intaccamento, se non modesto, del suo operato agli occhi dei presenti nel recinto di gioco che abbiano potuto udire detta espressione. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Monospolis S.r.l di Monopoli (Bari), riduce la sanzione inflitta al Sig. De Luca Claudio a 1 giornata effettiva di gara.
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