F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. CANNELLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2013 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MODENA/TERNANA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 29.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. CANNELLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2013 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MODENA/TERNANA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 29.1.2013) Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Cannella Giuseppe, Dirigente della Modena F.C. S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 68 del 29.1.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Modena/Ternana del 26.1.2013, valevole per il Campionato Nazionale Serie BWIN 2012/2013, gli ha irrogato la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali a tutto il 31 maggio 2013 e ammenda di € 10.000,00, “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto sia all'Arbitro sia ad un Assistente espressioni offensive ed insultanti reiterando tale comportamento e tentando, con fare minaccioso, di entrare nello spogliatoio degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”. Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito la eccessività e “spropositatezza” della sanzione, valutate le espressioni rivolte sia all'Arbitro sia ad un Assistente come irriguardose e non offensive ed insultanti. Con la conseguente inevitabile e significativa riduzione della stessa. Alla seduta del 22.2.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva questa Corte, disattendendo l'eccezione del ricorrente, che le espressioni proferite dal Sig. Cannella Giuseppe nei confronti dell'Arbitro e di un Assistente, sono da considerarsi offensive ed assolutamente insultanti (es. “pezzo di m....”). La platealità, gravità e reiterazione del comportamento posto in essere, avendo tentato il medesimo, con fare minaccioso, di entrare nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, non consentono, in modo categorico, di accogliere la richiesta formulata. Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo risultano, pertanto, comunque congrue e finanche connotate da particolare tenuità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Giuseppe Cannella. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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