F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 15 MAGGIO 2013 ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL SIG. ROMAIRONE GIANCARLO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 15 MAGGIO 2013 ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL SIG. ROMAIRONE GIANCARLO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B - Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Pro Vercelli/Sassuolo, disputato in data 9.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al Sig. calciatore Matteo Abbate le sanzioni dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 15 maggio 2013 ed ammenda di € 10.000,00, per aver “al termine del primo tempo ed alla fine della gara, negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro reiterate espressioni offensive assumendo un atteggiamento fortemente minaccioso”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Pro Vercelli 1892, la quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che l’Arbitro avrebbe commesso un errore di persona, individuando nel Sig. Romairone il responsabile del comportamento descritto nel rapporto di gara. In particolare, a detta della predetta società, (i) vi sarebbe una contraddizione tra il referto dell’Arbitro ed il rapporto del collaboratore della Procura Federale, in quanto, in quest’ultimo, l’autore delle frasi attribuite al Sig. Romairone non verrebbe identificato, (ii) il Sig. Romairone medesimo non era presente in distinta e (iii) quest’ultimo e l’Arbitro non si conoscevano. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.2.2013, è presente, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, sottolinea, in primo luogo, come sia del tutto infondata l’eccezione formulata della ricorrente, avente ad oggetto il presunto errore di persona commesso dal Direttore di gara, dal momento che il referto dell’Arbitro costituisce piena prova dei fatti ivi rassegnati. Alla luce di quanto appena argomentato, è del evidente che la presunta contraddizione tra il predetto referto ed il rapporto del collaboratore della Procura Federale non ha alcuna rilevanza. Ciò detto, la Corte precisa che, come sostenuto dal Giudice Sportivo, il Sig. Romairone ha tenuto, nei confronti dell’Arbitro, un comportamento minaccioso ed intimidatorio (“…non venire più a Vercelli…”), nonché fortemente ingiurioso, giustificando, in tal modo, l’entità della sanzione allo stesso comminata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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