F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE ABBATE MATTEO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013) 3. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE ABBATE MATTEO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 22 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE ABBATE MATTEO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SASSUOLO DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Pro Vercelli/Sassuolo, disputato in data 9.2.2013 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Matteo Abbate le sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive di gara e dell’ammonizione con diffida ed ammenda di € 1.000,00 per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (sanzione aggravata in quanto capitano della squadra), nonché per aver “al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro reiterate espressioni ingiuriose e minacciose, assumendo un atteggiamento aggressivo, limitato solo dall’intervento di alcuni suoi compagni”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Pro Vercelli 1892, la quale lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che il Sig. Abbate non avrebbe rivolto all’Arbitro alcuna espressione minacciosa o aggressiva. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.2.2013, è presente, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, precisa come la condotta tenuta dal Sig. Abbate abbia avuto carattere minaccioso, violento ed intimidatorio nei confronti dell’Arbitro, caratteristiche queste confermate anche dalla circostanza per cui il predetto calciatore sarebbe stato trattenuto e portato via con la forza dai suoi compagni. Ad ogni modo, la Corte rileva che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non sia congrua, dal momento che il comportamento del Sig. Abbate integra gli estremi della fattispecie disciplinata dall’art. 19, quarto comma, lett. a) C.G.S., il quale prevede come sanzione la squalifica di 2 giornate effettive di gara, sanzione questa che, per essere ritenuta equa, deve intendersi aggravata dall’aggiunta di una sola ulteriore giornata di squalifica. La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli riduce la sanzione inflitta a 3 giornate effettive di gara confermando per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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