F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S.D. KAOS FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAPURSO LEOPOLDO SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 22.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S.D. KAOS FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAPURSO LEOPOLDO SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 22.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013) Sul ricorso presentato dalla società A.S.D. Kaos Futsal, in persona del Presidente Sig. Angelo Barbi avverso la squalifica per 2 giornate comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013) all’allenatore della squadra, Sig. Leopoldo Capurso, “per aver rivolto all’arbitro frase ingiuriosa” durante la gara Kaos Futsal/Luparense Calcio a 5 del 22.2.2013. Nel ricorso la società contesta la severità della sanzione applicata in riferimento all’esatta entità delle parole profferte dall’allenatore nei confronti dell’arbitro, frutto – a suo dire - di una cattiva percezione delle espressioni rivolte dal Sig. Capurso, il quale avrebbe rivolto all’ufficiale di gara la seguente frase:<>. La società ricorrente non formula specifiche richieste nelle sue conclusioni ma si rimette genericamente alla clemenza della Corte di Giustizia. Il ricorso non merita di essere accolto. Infatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S. i documenti ufficiali redatti dagli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nel rapporto dell’arbitro della gara è scritto molto chiaramente che il Sig. Capurso è stato allontanato per aver protestato a voce alta dopo una sua decisione per aver esclamato a distanza di circa tre metri frase ben diversa da quella che la società ricorrente assume che l’allenatore della squadra abbia detto sul cui contenuto offensivo non c’è bisogno di soffermarsi. Tali risultanze documentali, di per sé inconfutabili, non possono certo essere messe in dubbio da semplici dichiarazioni di parte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Kaos Futsal di Bologna. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it