F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2013 INFLITTA AL CALCIATORE FELICIANO RICARDO CAPUTO SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A – FINAL EIGHT S.S.D. ARL COGIANCO GENZANO FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 524 del 06.03.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2013 INFLITTA AL CALCIATORE FELICIANO RICARDO CAPUTO SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A - FINAL EIGHT S.S.D. ARL COGIANCO GENZANO FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 524 del 06.03.2013) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha comminato la sanzione della squalifica a tempo determinato (fino al 10.4.2013) al calciatore della società ricorrente Feliciano Ricardo Caputo “Perché assistendo alla gara (Coppa Italia Calcio a 5 Serie A, final-eight ARL Cogianco Genzano Futsal/Luparense Calcio a 5 del 3.3.2013, n.d.r.) dalla tribuna, sporgendosi strattonava violentemente sulla schiena un calciatore avversario caduto a terra durante un’azione di gioco. Tale gesto creava un tafferuglio tra gli occupanti della panchina sedato dopo alcuni minuti dagli arbitri”. Il provvedimento del Giudice Sportivo viene censurato sotto un duplice profilo: a) Mancanza di motivazione “laddove dalla lettura della stessa non è dato a sapere in quale modo e soprattutto da chi il Sig. Caputo sarebbe stato identificato come il soggetto realmente responsabile del fatto ascritto”; b) Erronea applicazione della squalifica a tempo (fino al 10.4.2013 ex art. 19, comma 1, lett. f) anziché ad una o più giornate di gara (ammesso e non concesso che il Caputo possa essere sanzionato). Infatti, la sanzione a tempo determinato, anziché a numero di gare, evita l’applicazione dell’art. 19, comma 11.1 C.G.S., secondo il quale le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dello stesso art. 19 (ed in particolare quella della squalifica ad una o più giornate di gara prevista dalla lett. e), si scontano nella competizione nell’ambito della quale sono state inflitte (nella specie, Coppa Italia), mentre quella a tempo determinato impedisce al giocatore o tesserato sanzionato di partecipare a qualunque competizione, con evidente pregiudizio nel caso che ne occupa della società Luparense. In conclusione, la società chiede, in via principale, che la Corte adita annulli la decisione del Giudice Sportivo e, in via subordinata, riduca la squalifica, disponendo comunque che il Sig. Caputo sconti l’eventuale squalifica in gare di Coppa Italia di Calcio a 5. Il ricorso non merita accoglimento. Quanto al primo motivo di gravame, l’identificazione del Sig. Caputo è stata compiuta dal Commissario di Campo (Sig. Libero Brignoccoli) e versata nella dichiarazione ufficiale allegata al referto arbitrale. Come è noto, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 C.G.S., il rapporto dell’arbitro e degli altri ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, conseguentemente, la dichiarazione del Commissario di Campo in ordine alla identificazione del Sig. Caputo come autore del comportamento sanzionato costituisce valido ed inconfutabile accertamento probatorio. Anche il secondo motivo di gravame è privo di fondamento giuridico. Correttamente il Giudice Sportivo, fra la gamma delle sanzioni applicabili ex art. 19, comma 1, ha applicato la squalifica a tempo determinato (lett. f), anziché quella di una o più giornate di gara (lett. e), in considerazione del fatto che il Sig. Caputo Feliciano Ricardo, pur essendo un giocatore della società ricorrente, non faceva parte della formazione della società Luparense scesa in campo ma sedeva in tribuna e da tale postazione commetteva i fatti poi sanzionati dal Giudice Sportivo. Il Caputo, cioè, non è stato squalificato per un comportamento assunto come giocatore in gara ma come semplice tesserato. Pertanto, la sanzione a tempo determinato comminata, oltre che nella misura, appare appropriata anche nella natura scelta dal primo Giudice. Dal mancato accoglimento di questo secondo motivo di gravame – e cioè la non trasformazione della squalifica da tempo determinato in un numero di giornate di gara – deriva l’impossibilità del Sig. Caputo di poter scontare la squalifica nella stessa competizione (Coppa Italia Calcio a 5) nell’ambito della quale è stata inflitta. Peraltro, la richiesta della Società ricorrente non potrebbe essere sottoposta al vaglio di questa Commissione la quale, essendo giudice della cognizione e non dell’esecuzione, non è legittimata ad assumere sul punto alcuna determinazione. Per questi motivi la C.G.F., qualificato come d’urgenza il reclamo come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova), lo respinge. Dispone incamerarsi la tassa reclamo. 19.04.2013
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