F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COLINI FULVIO SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 22.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 07 Marzo 2013con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it
6. RICORSO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COLINI FULVIO SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 22.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013)
Sul ricorso presentato dalla società A.S.D. Luparense Calcio A 5, in persona del Presidente Sig. Pierantonio Varo avverso la squalifica per 2 giornate comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013) all’allenatore della squadra, Sig. Fulvio Colini, “per aver ingiuriato la terna arbitrale durante la gara Kaos Futsal/Luparense Calcio a 5 del 22.2.2013. Nel ricorso la società contesta la misura della sanzione applicata, sia in riferimento all’esatta entità delle parole profferte dall’allenatore nei confronti della terna arbitrale, frutto – a suo dire - di una cattiva percezione delle espressioni rivolte dal Sig. Colini (in particolare non sarebbe stata usata la parola “deficienti” ma solo “incompetenti”, sia in riferimento ad espressioni molto più gravi rivolte alla terna arbitrale in altra fattispecie da altro soggetto che questa stessa Corte ha sanzionato con lo stesso numero di giornate. Pertanto, la A.S.D. Luparense chiede in via principale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo o in via subordinata la riduzione della squalifica. Il ricorso non merita di essere accolto. Infatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S. i documenti ufficiali redatti dagli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nel rapporto dell’arbitro della gara è scritto molto chiaramente che il Sig. Colini è stato
allontanato per aver protestato a voce alta (anche nei confronti del cronometrista) dopo una sua decisione per aver esclamato a distanza di circa quattro metri”Complimenti siete dei perfetti deficienti ed incompetenti”). Tali risultanze documentali, di per sé inconfutabili, non possono certo essere messe in dubbio da semplici dichiarazioni di parte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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