F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORTI DANIELE SEGUITO GARA EMPOLI/VARESE DEL 2.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORTI DANIELE SEGUITO GARA EMPOLI/VARESE DEL 2.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013) La società A.S. Varese 1910 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Corti Daniele a seguito della gara Empoli/Varese 1910 S.p.A. del 2.3.2013, pubblicato sul Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013 del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, "per avere, al 40 ° del secondo tempo, rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose ed insultanti". Nel reclamo proposto dalla ricorrente si chiede la riduzione della sanzione ad una sola giornata in quanto, si legge, il calciatore avrebbe pronunciato solo una espressione, definita irriguardosa, all'indirizzo dell'arbitro e non ingiuriosa. A sostegno di quanto esposto nel reclamo, la ricorrente allega le dichiarazioni dello stesso calciatore che conferma di aver rivolto all'arbitro una sola espressione irriguardosa, non pronunciando alcuna locuzione insultante e ingiuriosa. Osserva a tal proposito questa Corte che, dagli atti degli Ufficiali di Gara si evince , al contrario, che le espressioni pronunciate dal calciatore Corti Daniele sono state molteplici, tutte rivolte all'indirizzo dell'arbitro, tutte aventi carattere ingiurioso come esattamente dall'Arbitro riportate nella loro interezza nel referto arbitrale e tutte pronunciate nei confronti dello stesso Arbitro. Pertanto, questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara dai quali si evincono palesemente le molteplici espressioni ingiuriose pronunciate, ritenendo congrua la sanzione inflitta la conferma e respinge il ricorso ordinando l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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