F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 10 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ACCORNERO CARLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NOVARA; – DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. DE SALVO MASSIMO ANTONINO, VICE PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ NOVARA; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL PRESIDENTE ED ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 4745/570 PF12-13/SP/BLP DEL 11.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 4.3.2013) 1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ACCORNERO CARLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NOVARA; – DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. DE SALVO MASSIMO ANTONINO, VICE PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ NOVARA; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL PRESIDENTE ED ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 4745/570 PF12-13/SP/BLP DEL 11.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 4.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 10 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 19 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ACCORNERO CARLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ NOVARA; - DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. DE SALVO MASSIMO ANTONINO, VICE PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ NOVARA; - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1, IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL PRESIDENTE ED ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 4745/570 PF12-13/SP/BLP DEL 11.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 4.3.2013) Con atto in data 11 febbraio 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il dott. Accornero Carlo, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante del Novara Calcio S.p.A. ed il dott. De Salvo Massimo, amministratore delegato e legale rappresentante della stessa per rispondere della violazione dell’art. 85, lett. B) paragrafo VII) N.O.I.F. in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S. per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale. La Procura Federale ha quindi deferito la stessa società Novara Calcio S.p.A. per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto ai suoi legali rappresentanti. Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 69/CDN del 4 marzo 2013, la Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto il deferimento infliggendo ai sigg.ri Accornero e De Salvo la sanzione della inibizione per mesi due ed al Novara Calcio s.p.a. la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Avverso la decisione della C.D.N. ha interposto reclamo il dott. Accornero chiedendo l’annullamento della sanzione applicata ed in subordine la sua riduzione. La decisione della C.D.N. è stata del pari appellata dal dott. De Salvo e dalla società Novara Calcio S.p.A. che hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione di prime cure e delle sanzioni irrogate e, in via subordinata, previa derubricazione dell’illecito contestato in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., l’applicazione della sanzione minima e in via ulteriormente gradata quella pecuniaria dell’ammenda di cui all’art. 1 comma 6 C.G.S., nel minimo edittale. Alla riunione odierna sono comparsi i difensori dei reclamanti ed il rappresentante della Procura Federale, i quali tutti hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate La Corte, letto gli atti di gravame, sentito il rappresentante della Procura ed i difensori dei deferiti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia da accogliere il solo reclamo proposto dal dott. Accornero, meritando per il resto conferma la appellata decisione della C.D.N.. Non è contestata in fatto la mancata documentazione ai competenti organi federali, nei termini prescritti dalla normativa federale, dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012. Piuttosto, la tesi dei reclamanti è che la condotta contestata non integra la fattispecie prevista e punita dall’art. 85 lett. B), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S. e ciò per avere il Novara Calcio depositato presso la Co.Vi.So.C., nel prescritto termine del 17 dicembre 2012, documentazione attestante che la regolarizzazione delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di settembre ed ottobre 2012 sarebbe avvenuta mediante ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, per come quindi successivamente avvenuto. Ad avviso dei reclamanti, quindi, la C.D.N. avrebbe errato nel non applicare, nella specie, il citato art. 85, lett. B), paragrafo VII) laddove dispone che “in caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento della rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi…”. In sostanza, l’assunto dei reclamanti è nel senso che la intervenuta manifestazione di volontà di ricorrere al ravvedimento operoso possa essere ricondotta nell’alveo degli “accordi per dilazione concessi dagli enti impositori”. Con distinto argomento i reclamanti ritengono che l’omesso versamento delle sole ritenute IRPEF non integra la fattispecie prevista e punita dal più volte citato art. 85, destinata di contro ad essere applicata sono nel caso di mancato tempestivo pagamento di tutte le voci contributive. Infine, il reclamo del dott. Accornero è specificamene volto a contestare la sua ritenuta responsabilità fatta discendere dalla circostanza che lo vede, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione, titolare del potere di rappresentanza del Novara Calcio s.p.a., essendo peraltro lo stesso nella oggettiva impossibilità di provvedere ai pagamenti per l’assenza di qualsivoglia potere dispositivo. Tutto ciò premesso, va nella sostanza condiviso l’assunto espresso dalla C.D.N. in ordine alla irrilevanza, ai fini dell’invocato rigetto del deferimento de quo, del ricorso da parte del Novara Calcio al “ravvedimento operoso”. Il ravvedimento operoso consente all’autore (e ai soggetti solidalmente obbligati) di omissioni o di irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative, purché la regolarizzazione intervenga entro precisi limiti temporali. Esso rappresenta, quindi, uno dei più immediati ed efficaci strumenti di prevenzione del contenzioso, poiché presuppone che chi ha commesso una violazione, si accorga da solo della stessa e provveda spontaneamente a sanarla entro determinati termini, godendo in tal modo di una riduzione delle sanzioni. Orbene, sotto alcun profilo, ad avviso del Collegio, il citato istituto partecipa della natura dell’accordo, né degli accordi per rateazioni e transazioni, richiamati nella avversata decisione, né di quelli per dilazioni concesse dagli enti impositori, di cui alla tesi dei reclamanti. E ciò per la semplice ragione per cui la unilateralità del ravvedimento operoso esclude in radice la sua riconducibilità nell’alveo dell’accordo, ontologicamente bilaterale o plurilaterale. E, comunque, alla data prescritta, il Novara Calcio ha semplicemente rappresentato alla Co.Vi.So.C. che “si provvederà al più presto al versamento delle relative ritenute IRPEF mediante istituto del ravvedimento operoso”. Alla data del 17 dicembre, quindi, non vi è ancora oltre che, ovviamente, il ravvedimento operoso, neanche la formale richiesta di questo, ma solo l’espresso intendimento di avvalersi del citato istituto. E’ dunque corretto l’argomentare della C.D.N. laddove rileva che per questa via vi è la conferma del mancato pagamento nei termini delle ritenute ed ovviamente anche della mancata comunicazione dell’avvenuto versamento delle stesse. Il che è sufficiente ad integrare la fattispecie appunto prevista e sanzionata dal citato art. 85 N.O.I.F., in relazione all’art. 10 comma 3 del C.G.S., dovendosi peraltro segnalare come nella fattispecie de quo la penalizzazione di un punto in classifica sia la sanzione minima prevista. Né regge l’argomento per cui la sanzione sarebbe irrogabile solo nel caso in cui il mancato pagamento concerna, oltre alle ritenute IRPEF, anche le altre voci contributive. Alcun dato letterale o argomento logico depone, infatti, nel senso di condizionare la legittimità della irrogazione della sanzione alla necessaria concorrente violazione dei termini di pagamento di tutte le diverse previste voci, essendo, di contro, sufficiente, ad avviso della Corte, per ritenere integrata la fattispecie sanzionabile, anche il solo mancato versamento, come nella specie, delle ritenute IRPEF. Risulta quindi conclamata la responsabilità del Novara Calcio ai sensi del primo comma dell’art. 4 del C.G.S., a mente del quale “Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”. Con il che si introduce la questione della individuazione dei soggetti che, avendo la rappresentanza del Novara Calcio, vanno dunque sanzionati. La C.D.N. ha, con l’avversata decisione, ritenuto di dover al riguardo sanzionare sia il dott. Accornero, nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società di cui trattasi che il dott. De Salvo, nella qualità di Consigliere delegato della stessa, poiché entrambi muniti di potere di rappresentanza. Sul punto la decisione della C.D.N. merita di essere in parte riformata per aver sanzionato entrambi i reclamanti con la inibizione per mesi due laddove le posizioni degli stessi sono sia in punto di fatto che di diritto chiaramente distinguibili, nel senso che merita di essere confermata la sanzione della inibizione per il solo dott. De Salvo. In disparte anche quanto dallo stesso dott. De Salvo dichiarato alla odierna riunione in ordine alla circostanza che lo vede unico azionista del Novara Calcio S.p.A., emerge dalla risultanze documentali, in parte acquisite a seguito di apposita ordinanza istruttoria, il difetto, in capo al dott. Accornero, del potere dispositivo in ordine all’assolvimento delle obbligazioni tributarie e contributive. Lo statuto sociale affida il potere di gestione all’amministratore unico ovvero ad organo collegiale (il consiglio di amministrazione) e non dunque al presidente del consiglio di amministrazione in quanto tale. Lo stesso statuto sociale prevede che le competenze dell’organo amministrativo possono essere delegate ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione ha, con verbale del 27 aprile 2012, appunto attribuito tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al dott. De Salvo, nominato nell’occasione Vice Presidente esecutivo, Consigliere delegato e Direttore generale. A comprova di quanto finora rilevato sono prodotte dichiarazioni dell’istituto bancario della società Novara Calcio che attestano come il dott. Accornero non risulta tra i soggetti muniti di poteri dispositivi in ordine ai conti correnti della società medesima, nel periodo di riferimento. In definitiva, la posizione del dott. Accornero, in ragione della situazione di fatto per come ricostruita e degli stessi profili formali in ordine ai poteri allo stesso accordati, consente di ritenere illegittima la sanzione della inibizione allo stesso irrogata, risultando allo stesso non imputabile la condotta (dell’omesso versamento di cui è questione) sanzionata dalla C.D.N.. Di contro, la chiara ed inequivoca concentrazione dell’effettivo potere dispositivo in capo al Consigliere delegato dott. De Salvo consente di ritenere sul punto infondato il relativo reclamo, meritando di essere confermata la sanzione della inibizione per mesi due allo stesso irrogata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara, annulla la sanzione inflitta al Sig. Accornero Carlo. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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