LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 233 del 23.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele PIANESE/S.S.D.ISCHIA ISOLAVERDE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 233 del 23.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele PIANESE/S.S.D.ISCHIA ISOLAVERDE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/01/2013 il sig.Raffaele PIANESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo quanto segue: - a decorrere dal 1° Settembre 2012, ha stipulato, con la S.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE, un accordo economico, regolarmente depositato presso il Comitato competente, in forza del quale la società si obbliga a corrispondere per la stagione sportiva 2012/2013 un compenso annuo lordo pari ad euro 25.822,00; - la society, pero, non ha corrisposto alcun compenso per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre e risulta, pertanto, creditore per l'importo complessivo di euro 10.328,80; ed ha chiesto la condanna della società a corrispondere la somma di euro 10.328,80 oltre ad oneri, interessi e spese nonche di essere ascoltato in sede di discussione. La S.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE, ha prodotto le proprie Controdeduzioni rappresentando che: - la pretesa economica del calciatore a da considerare palesemente inconferente poiché nel periodo di mancata erogazione dei compensi non ha svolto le prestazioni sportive previste dagli accordi atteso che: • durante il mese di agosto ha preso parte all'attività preparatoria at campionato 2012/2013; • successivamente, agli inizi del mese di settembre, lamentando un malessere fisico ha deciso di non partecipare alle gare ufficiali di serie D della L.N.D., nonché alle sedute di allenamento; • con telegramma del 05.11.2012 ha comunicato alla società di essere guarito e chiedeva di essere reintegrato nella squadra per la ripresa degli allenamenti, senza produrre alcuna certificazione medica concernente il lamentato malessere fisico ne la sua idoneità a riprendere l'attività agonistica; • con raccomandata del 03.12.2012 la società ha invitato il calciatore a rimettersi a disposizione della stessa, previa la produzione della documentazione concernente la sua idoneità fisica alla ripresa dell'attività agonistica, subordinando la riammissione alle decisioni dello staff medico della società e rammentando le inadempienze ex art. 6 del "Regolamento interno"; • con telegramma dell' 8.12.2012 il calciatore ha ribadito il contenuto del telegramma del 05.11.2012 ma non ha prodotto alcuna certificazione relativa alla sua integrità fisica ed, inoltre, ha chiesto la corresponsione delle mensilità non corrisposte; • con telegramma del 13.12.2012 il calciatore ha chiesto che la sua idoneità fisica venisse accertata da un controllo dello staff medico della società, ribadendo la richiesta delle mensilità non corrisposte; • a seguito di successive comunicazioni postali, in data 14.01.2013, il calciatore si a sottoposto a visita medica mostrando, in tale occasione, il certificato di idoneità all'attività sportiva; • con raccomandata del 28.01.2013 la società forniva al calciatore le proprie indicazioni per il definitivo reintegro nell'organico societario; • con telegramma del 18.02.2013 il calciatore ha comunicato di essersi recato in giornata allo stadio Mazzella ma di averlo trovato chiuso; ed ha chiesto: - in via principale, il rigetto del ricorso per inammissibilità ex art. 25-bis, comma 4), Regolamento L.N.D., per la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento in originale; - in via gradata e nel merito, accogliere le controdeduzioni annullando e/o riducendo il compenso richiesto secondo equità, in ragione del comportamento senza giustificato motivo tenuto dal ricorrente nella circostanza applicando le disposizioni di cui all'art. 6 dell'Accordo Economico sottoscritto tra le parti in data 04.08.2012. In sede dibattimentale, preliminarmente la Commissione ha invitato le parti a valutare la possibilità di un accordo transattivo. Tale tentativo ha avuto esito negativo. II calciatore ha, quindi, prodotto l'avviso di ricevimento in originale e le parti hanno succintamente rappresentato le proprie motivazioni. Tenuto conto di quanto evidenziato in atti e nel corso del dibattimento, la Commissione: - per giurisprudenza costante della medesima, reputa superata la richiesta, avanzata dalla società, di inammissibilità del reclamo per la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento poichè prodotto nella fase dibattimentale; - reputa pertinente la richiesta di riduzione del compenso avanzata dalla società e, pertanto, riconosce una decurtazione dei compensi relativi ai mesi di settembre ed ottobre pari al 50%; - ritiene onere della società la certificazione della idoneità fisica dei propri calciatori e riconosce al reclamante un compenso intero per i mesi di novembre e dicembre; P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie in parte il ricorso, cosi riconoscendo al calciatore PIANESE Raffaele un compenso complessivo di euro 7.746,60. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it