CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 aprile 2013 promosso da: Sig. Paolo Di Stanislao / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 aprile 2013 promosso da: Sig. Paolo Di Stanislao / Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro
Pres. Armando Pozzi Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza telematica in data 12 aprile 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 634 promosso (con istanza prot. n. 2067 del 16 agosto 2012) da:
Paolo Di Stanislao, nato a Roma il 16 giugno 1960, residente in Roma, Largo Olgiata 15, Isola 47/E Sud, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 16 agosto 2012
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 3 settembre 2012
resistente
LETTI gli atti del procedimento;
VISTA, in particolare, la comunicazione del 5 aprile 2013, con la quale la parte ricorrente, per il tramite dei difensori (dotati del corrispondente potere ex art. 816 bis, 1° comma, c.p.c.), ha dichiarato, nell’imminenza dell’udienza fissata per l’8 aprile 2013, di rinunciare alla procedura di arbitrato;
DISPOSTA la comunicazione alla parte resistente della superiore “rinuncia agli atti” e assegnato termine congruo per la raccolta di eventuali dichiarazioni o deduzioni della parte resistente, già concludente per il “rigetto” delle domande avversarie e perciò avente presumibile interesse alla prosecuzione del giudizio;
DATO ATTO che con nota in data 10 aprile 2013 la parte resistente ha preso atto della rinuncia e ha comunicato di non opporsi alla stessa, “ferma ed impregiudicata la regolazione delle spese di funzionamento del Collegio e di lite a carico della parte istante”;
RITENUTO di potersi pronunciare l’estinzione del giudizio ex art. 306, 1° comma, c.p.c.;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla regolazione dei costi dell’arbitrato;
CONSIDERATO che la parte “rinunciante”, a norma del principio testualmente espresso dall’art. 306 c.p.c., “deve rimborsare le spese alle altre parti”, ivi inclusi i diritti e le spese dovute agli arbitri e al C.O.N.I.;
STANTE la opportunità di procedere alla liquidazione dei diritti degli arbitri in misura pari alla metà di quanto altrimenti spettante, ciò in ragione dell’opera prestata, e così complessivamente nell’ammontare di EUR 1.000, oltre accessori, ed al rimborso delle spese sostenute. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. dichiara estinto il procedimento arbitrale avviato dal sig. Paolo Di Stanislao avverso la F.I.G.C. con istanza datata 16 agosto 2012;
2. condanna il sig. Paolo Di Stanislao al pagamento delle spese di lite in favore della F.I.G.C., nella misura complessiva di EUR 500, oltre accessorie, e al rimborso in favore della F.I.G.C. dei diritti amministrativi versati al C.O.N.I.;
3. condanna il sig. Paolo Di Stanislao al pagamento degli onorari degli arbitri e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
4. liquida complessivamente gli onorari degli arbitri in EUR 1.000, oltre accessori;
5. dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento degli onorari e delle spese degli arbitri;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti;
7. manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.
Così deciso in data 12 aprile 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Luigi Fumagalli
F.to Ferruccio Auletta
F.to Armando Pozzi