COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 23.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.105 della Società A.S.D. VILLA SAN GIUSEPPE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 14.3.2013 (squalifica dei calciatori CALAFIORE Antonio e PIZZIMENTI Maurizio fino al 13/5/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 23.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.105 della Società A.S.D. VILLA SAN GIUSEPPE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 14.3.2013 (squalifica dei calciatori CALAFIORE Antonio e PIZZIMENTI Maurizio fino al 13/5/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; considerato che il direttore di gara ha affermato che, a fine gara e alla presenza delle Forze dell’Ordine e del Commissario di Campo, i ricorrenti hanno mantenuto solo un comportamento minaccioso; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta ai calciatori CALAFIORE Antonio e PIZZIMENTI Maurizio fino al 25 APRILE 2013 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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