COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: IORIO Jean Michel, attualmente tesserato per la USD Quincinetto Tavagnasco, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6, C.G.S. per avere disputato nella corrente stagione sportiva due gare nelle file della società USD Pont Donnaz (campionato allievi) senza averne titolo perché in detto periodo non risultava svincolato da detta società; AGNESOD Angela, dirigente della società USD Pont Donnaz, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore IORIO Jean Michel non ne avesse titolo; ENRICO Giovanni, dirigente della società USD Pont Donnaz, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore IORIO Jean Michel non ne avesse titolo; la società USD PONT DONNAZ, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri dirigenti

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 26.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: IORIO Jean Michel, attualmente tesserato per la USD Quincinetto Tavagnasco, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6, C.G.S. per avere disputato nella corrente stagione sportiva due gare nelle file della società USD Pont Donnaz (campionato allievi) senza averne titolo perché in detto periodo non risultava svincolato da detta società; AGNESOD Angela, dirigente della società USD Pont Donnaz, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore IORIO Jean Michel non ne avesse titolo; ENRICO Giovanni, dirigente della società USD Pont Donnaz, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6, C.G.S. per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore IORIO Jean Michel non ne avesse titolo; la società USD PONT DONNAZ, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri dirigenti FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 14.01.2013, la Procura Federale, a seguito di esposto presentato dalla società ASD Calcio Ivrea, deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. In particolare, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, con specifico riguardo alla posizione del calciatore IORIO Jean Michel il quale, ancorchè tesserato per la società USD Quincinetto Tavagnasco, avrebbe nondimeno preso parte, nella medesima stagione sportiva, a due gare nelle fila di altra società (il Pont Donnaz), iscritta al campionato allievi. Per tale condotta venivano deferiti tanto il calciatore Iorio quanto i dirigenti della società di appartenenza signori Agnesod ed Enrico. Veniva altresì deferita la società a titolo di responsabilità oggettiva. Il signor ENRICO Giovanni, dirigente della USD Pont Donnaz, provvedeva all’inoltro di memoria difensiva dove lamentava la propria estraneità rispetto alla condotta al medesimo contestata. All’udienza del 19.04.2013, avanti alla Commissione Disciplinare, compariva l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale. Non si presentava invece nessuno tra i soggetti deferiti. La Procura Federale, previa illustrazione dei fatti ed indicazione delle proprie controdeduzioni alla memoria difensiva allegata, ritenendo la causa matura per la decisione, concludeva richiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: - sei giornate di squalifica a carico del calciatore IORIO Jean Michel; - mesi tre di inibizione a carico della sig.ra AGNESOD Angela; - mesi tre di inibizione a carico del sig. ENRICO Giovanni; - due punti di penalizzazione ed euro 800 di ammenda a carico della società USD PONT DONNAZ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con reclamo inoltrato in data 25.10.2012, la società ASD Calcio Ivrea, con riferimento alla gara Quincinetto Tavagnasco – ASD Calcio Ivrea disputata il 21.10.2012, campionato allievi, lamentava l’irregolare posizione di un giocatore della squadra avversaria. In particolare, segnalava che la società Quincinetto Tavagnasco aveva schierato il calciatore IORIO Jean Michel il quale, a detta del reclamante, aveva già partecipato ad altre gare dello stesso campionato, nelle fila della società USD Pont Donnaz. Quanto segnalato nel reclamo era oggetto di accertamento da parte del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Aosta, il quale aveva modo di verificare come effettivamente il giocatore IORIO, ancorchè regolarmente tesserato per la società USD Quincinetto Tavagnasco, avesse in precedenza partecipato ad incontri dello stesso campionato Allievi in corso, nelle fila di altra società. Il Giudice Sportivo provvedeva pertanto a segnalare il possibile illecito sportivo al Presidente del Comitato Regionale Piemonte il quale, con nota in data 13.11.2012, segnalava alla Procura Federale, per le valutazioni del caso, il comportamento emerso e tenuto dalla società USD Pont Donnaz. La Procura Federale provvedeva in data 14.01.2013 a deferire dinanzi alla Commissione Disciplinare il calciatore Iorio nonché due dirigenti della società USD Pont Donnaz. La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene sussistenti le responsabilità in capo ai soggetti deferiti nonché corretta la qualificazione delle condotte e la quantificazione della sanzione avanzate dalla Procura Federale. 44 Dall’esame della documentazione acquisita, ed in particolare dalle distinte di gara, emerge come effettivamente il calciatore IORIO Jean Michel sia stato impiegato dalla società Pont Donnaz nelle seguenti gare valevoli per il campionato Allievi Girone “A” 2012/2013: - Quincinetto Tavagnasco – USD Pont Donnaz del 30.09.2012; - USD Pont Donnaz – Monte Cervino del 06.10.2012. - Il nominativo del calciatore IORIO risulta difatti inserito nell’elenco in distinta delle partite in questione, ove la dichiarazione in ordine al regolare tesseramento dei giocatori impiegati risulta firmata, nella qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali della USD Pont Donnaz, dalla signora AGNESED Angela, per la gara del 30.09.2012, e dal signor ENRICO Giovanni, per la gara del 06.10.2012. L’utilizzo da parte della società USD Pont Donnaz del calciatore nelle predette gare è irregolare in quanto lo stesso risultava svincolato dalla medesima società a far tempo dal 01.07.2012. E l’utilizzo di un giocatore svincolato integra la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S., violazione ascrivibile al calciatore IORIO, attualmente tesserato per la USD Quincinetto Tavagnasco, nonché ai signori AGNESOD ed ENRICO, dirigenti della società USD Pont Donnaz. I predetti dirigenti accompagnatori, difatti, nel momento in cui hanno sottoscritto le liste di gara relative agli incontri sopra indicati, hanno nella sostanza dichiarato ed attestato che i giocatori inclusi nella distinta erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza. Con riferimento al dirigente signor ENRICO Giovanni, questa Commissione Disciplinare evidenzia come il medesimo abbia sottoscritto, nella qualità di dirigente accompagnatore della società USD Pont Donnaz, la distnta relativa alla gara in data in data 06.10.2012, indicando altresì gli estremi del documento di identità. A nulla rilevando, pertanto, quanto genericamente lamentato nella memoria difensiva fatta pervenire, ove il deferito si limita ad evidenziare di aver assunto l’incarico di dirigente accompagnatore della società USD Pont Donnaz Categoria Allievi 2012/2013 “in data successiva agli eventi descritti”. Trattasi di generica affermazione, non supportata da alcun dato documentale o testimoniale, inidonea ad incidere sulla portata e sulla pregnante rilevanza di quanto riportato nella distinta di gara in oggetto. Dai fatti accertati consegue titolo di responsabilità oggettiva in capo alla società USD Pont Donnaz, in forza del disposto di cui all’art. 4 comma 2 del C.G.S., che, come noto, sanziona la società per l’operato dei propri tesserati e/o dei soggetti che abbiano comunque svolto attività nel suo interesse (art. 1 comma 5 C.G.S.). P. Q. M. La Commissione Disciplinare, •infligge a IORIO Jean Michel la sanzione della squalifica per sei giornate; •infligge alla sig.ra AGNESOD Angela la sanzione della inibizione per mesi tre; •infligge al sig. ENRICO Giovanni la sanzione della inibizione per mesi tre; •infligge alla Società USD PONT DONNAZ la sanzione di due punti di penalizzazione e della ammenda pari ad Euro 800
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