COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. HERDONIA CALCIO – POL. D. REAL BICCARI del 3 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. HERDONIA CALCIO – POL. D. REAL BICCARI del 3 Marzo 2013 (Reclamo della A.S.D. HERDONIA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - lette le deduzioni scritte inviate dalla società POL. D. REAL BICCARI; - rilevato che nella gara del 16 Febbraio 2013 fra le squadre dell’HERDONIA CALCIO e ALBERONA, il calciatore MATERA Roberto Pio risulta essere stato espulso per doppia ammonizione per cui in conseguenza il suddetto calciatore risulta squalificato per una sola giornata e non per due giornate (espulsione e recidività in ammonizione) così come pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 7 Marzo 2013 della Delegazione Provinciale di Foggia; - pertanto, il calciatore MATERA Roberto Pio, avendo scontato la giornata di squalifica nella successiva gara del 24 Febbraio 2013 fra le squadre SAURI e HERDONIA CALCIO risulta in posizione regolare nella gara del 3 Marzo 2013 con la società REAL BICCARI P.Q.M. D E L I B E R A - Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. HERDONIA CALCIO e per l’effetto revocarsi la decisione del Primo Giudice di perdita della gara per 0 – 3 e ripristinarsi il risultato di 3 – 2 conseguito sul campo a favore della società A.S.D. HERDONIA CALCIO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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