COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig.Ricco Fabio – Calciatore Tesserato SSD Vigontina Calcio S.r.l. del Sig. Gianni Tommasin –Dirigente accompagnatore SSD Vigontina Calcio S.r.l. della Società Vigontina Calcio S.R.l. della Società Noventa S.S.D. ARL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig.Ricco Fabio – Calciatore Tesserato SSD Vigontina Calcio S.r.l.
del Sig. Gianni Tommasin –Dirigente accompagnatore SSD Vigontina Calcio S.r.l.
della Società Vigontina Calcio S.R.l.
della Società Noventa S.S.D. ARL
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 6/3/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare,
il Sig.Ricco Fabio – Calciatore Tesserato SSD Vigontina Calcio S.r.l.
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato quale calciatore della S.S.D. Vigontina Calcio S.r.l. le gare
come meglio riportate nella parte motiva dell’atto di deferimento, pur non essendo ancora regolarmente tesserato per la
Società predetta poiché ancora tesserato per la SSD Noventa Calcio ;
il Sig. Gianni Tommasin –Dirigente accompagnatore SSD Vigontina Calcio S.r.l.
dirigente accompagnatore ufficiale della Società SSD Vigontina Calcio S.r.l. della violazione di cui all’art. 1,
comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.C., per violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro in occasione delle gare,
ome meglio riportate nella parte motiva dell’atto di deferimento, le distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi
menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza,
nel rispetto delle vigenti norme malgrado il calciatore Ricco Fabio non ne avesse titolo;
la Società Vigontina Calcio S.R.l.
per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione di gare ufficiali (vedi
atto di deferimento) nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle
violazioni ascritte al proprio dirigente accompagnatore, ai propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque
abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.
la Società Noventa S.S.D. ARL
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio tesserato
all’epoca dei fatti Ricco Fabio.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 9/4/2013 sono risultati presenti :
il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante Procura Federale;
il Sig. Ricco Fabio Calciatore Tesserato SSD Vigontina Calcio S.r.l.
il Sig. Gianni Tommasin Dirigente accompagnatore SSD Vigontina Calcio S.r.l.
la Società Vigontina Calcio S.R.l. rappresentata dal Sig. Ivo Righetto (Presidente);
tutti assistiti dall’Avv. Diego Bonavina, giusta delega depositata in atti.
é stato rilevato inoltre che per la Società Noventa S.S.D. ARL, pur ritualmente e tempestivamente convocata, non si é
presentato alcun rappresentante.
Il Rappresentante della Procura ha citato il contenuto della norma di cui all’art. 39, comma 2 delle N.O.I.F. e la
direttiva/circolare del Segretario Generale della F.I.G.C. del 1988, mai modificata, nonché casi decisi e consolidati dalla
giurisprudenza da Organi Disciplinari in cui le fattispecie concernevano problematiche circa la validità delle sottoscrizioni
dei documenti del tesseramento o casi di contrasti tra le persone esercenti la potestà genitoriale.
Il Dott. Sciuto ha citato poi il contenuto dell’art. 10, comma 2 del C.G.S., secondo il quale i tesseramenti devono essere
redatti in conformità delle disposizioni federali, comprendendosi, tra esse, anche i modelli “richieste di tesseramento”.79/2146
L’Avv. Bonavina, in rappresentanza delle parti deferite assistite, ha osservato come i casi citati non possono considerarsi
pertinenti e come sia compito della Corte di Giustizia Federale fornire la corretta interpretazione delle norme federali,
ribadendo circostanze citate nella memoria difensiva presentata e allegata agli atti.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
rilevato che la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Veneto - ha stabilito, con norma espressa contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione Sportiva 2012/2013 (al Punto 4.30 delle “Disposizioni Generali” – pag. 29), che
“é necessario, ai fini del doveroso rispetto delle disposizioni di Legge e per evitare l’insorgenza di situazioni contenziose
(purtroppo già emerse in qualche Regione) che ha richiesta di tesseramento dei calciatori “Giovani” venga sottoscritta,
appunto, da entrambi i genitori”.
considerato che non é possibile per gli Organi disciplinari disapplicare le norme dettate dalla Federazione, che peraltro
trovano riscontro in ulteriori norme (art. 39, comma 2 delle N.O.I.F.) che stabiliscono come “la richiesta di tesseramento é
redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe” (ed i moduli contemplano la doppia sottoscrizione),
letta la memoria presentata dalla Società Vigontina Calcio S.R.L. e l’esposizione dei fatti presentati;
considerate le sanzioni disciplinari proposte nella fattispecie dal Rappresentante della Procura Federale che sono state
ritenute congrue
delibera
l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
a carico del Sig. Ricco Fabio Calciatore Tesserato SSD Vigontina Calcio S.r.l. : una giornata di squalifica da
scontarsi nel Campionato di Promozione 2012/13 e una giornata di squalifica da
scontarsi nel prossimo Trofeo Regione Veneto 2013/14;
a carico del Sig. Gianni Tommasin Dirigente accompagnatore SSD Vigontina Calcio S.r.l. : inibizione per giorni 30;
a carico della Soc Vigontina S.R.l. a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2013/2014 cui
parteciperà la prima squadra e n. 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel pros
simo Trofeo Regione Veneto 2013/14;
b) ammenda di € 300,00.-;
a carico della Soc. Noventa ARL ammenda di € 150,00.-
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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