COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S.C. Caorle Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del 19/4/2013 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. a carico della Società Pro Roncade partita Marghera-Pro Roncade del 14/4/2013 Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S.C. Caorle Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del 19/4/2013 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. a carico della Società Pro Roncade partita Marghera-Pro Roncade del 14/4/2013 Campionato di 1^ Categoria L’U.S.C. Caorle ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 78 del 19/4/2013 riguardante l’oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’U.S.C. Caorle secondo quanto disposto dall’all’art. 33, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che così recita : “per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato”. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso proposto dall’U.S.C. Caorle dichiarandolo inammissibile; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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