COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Keita Lamine ora Calciatore Borgo S.Pancrazio del Sig. Keita Moussa ora Calciatore Borgo S.Pancrazio del Sig. Valenti Eugenio Dirigente Borgo S.Pancrazio del Sig. Dall’Ora Maurizio Dirigente Borgo S.Pancrazio del Sig. Baciocchi Nicolò Dirigente Borgo S.Pancrazio del Sig. Zuanassi Stefano Dirigente Borgo S.Pancrazio della Società Pol. Borgo S.Pancrazio

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 24.04.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Keita Lamine ora Calciatore Borgo S.Pancrazio del Sig. Keita Moussa ora Calciatore Borgo S.Pancrazio del Sig. Valenti Eugenio Dirigente Borgo S.Pancrazio del Sig. Dall’Ora Maurizio Dirigente Borgo S.Pancrazio del Sig. Baciocchi Nicolò Dirigente Borgo S.Pancrazio del Sig. Zuanassi Stefano Dirigente Borgo S.Pancrazio della Società Pol. Borgo S.Pancrazio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29/3/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, riformulando il precedente atto di deferimento per i seguenti motivi : il Sig. KEITA Lamine Calciatore Pol. Borgo S.Pancrazio Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. e art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a n. 6 gare valide per il Campionato Juniores Provinciale nelle file della Società Borgo S.Pancrazio senza averne titolo, in quanto non tesserato per la Società pol. Borgo S.Pancrazio come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. KEITA Moussa Calciatore Pol. Borgo S.Pancrazio Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. e art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a n. 6 gare valide per il Campionato Juniores Provinciale nelle file della Società Borgo S.Pancrazio senza averne titolo, in quanto non tesserato per la Società pol. Borgo S.Pancrazio come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. VALENTI Eugenio Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver consentito che i calciatori Keita Lamine e Keita Moussa partecipassero a n. 2 gare valevoli per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo le relative distinte gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori suddetti non ne avessero titolo in quanto non tesserati per la Società Polisportiva Borgo S. Pancrazio; il Sig. Dall’ORA Maurizio Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver consentito che i calciatori Keita Lamine e Keita Moussa partecipassero a una gara valevole per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo la relativa distinta gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori suddetti non ne avessero titolo in quanto non tesserati per la Società Polisportiva Borgo S. Pancrazio; il Sig. BACIOCCHI Nicolò Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver consentito che i calciatori Keita Lamine e Keita Moussa partecipassero a n. 2 gare valevoli per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo le relative distinte gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori suddetti non ne avessero titolo in quanto non tesserati per la Società Polisportiva Borgo S. Pancrazio; il Sig. ZUANASSI Stefano Dirigente Pol. Borgo S.Pancrazio Per rispondere nella qualità di Dirigente della Pol. Borgo S.Pancrazio per violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver consentito che i calciatori Keita Lamine e Keita Moussa partecipassero a una gara valevole per il Campionato Juniores Provinciale sottoscrivendo la relativa distinta gara, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori suddetti non ne avessero titolo in quanto non tesserati per la Società Polisportiva Borgo S. Pancrazio; la Società Polisp. Borgo S. Pancrazio Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico dei propri tesserati e/o delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società così come previsto dall’art. 1, comma 5 del C.G.S. così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 23/4/2013 non si sono presentati : il Sig. Lamine KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio il Sig. Moussa KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio il Sig. Eugenio VALENTI Dirigente Borgo S.Pancrazio il Sig. Maurizio DALL’ORA Dirigente Borgo S.Pancrazio il Sig. Nicolò BACIOCCHI Dirigente Borgo S.Pancrazio il Sig. Stefano ZUANASSI Dirigente Borgo S.Pancrazio la Società Pol. Borgo S.Pancrazio che sono stati dichiarati assenti giustificati in forza della comunicazione fatta pervenire il 22/4/2013. il Dott. Vincenzo Postiglione, Rappresentante della Procura Federale, ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e ha preso atto della comunicazione fatta pervenire da parte dei soggetti deferiti circa la disponibilità dimostrata dagli stessi di avvalersi del patteggiamento previsto dall’art. 23 del C.G.S. (vedi documentazione del 22/4/2013 in atti), ha ritenuto di poter aderire all’applicazione del predetto art. 23 del C.G.S. precisando, nel contempo, che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari concordati dai soggetti interessati : a carico de Sig. Lamine KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Moussa KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Eugenio VALENTI Dirigente Borgo S.Pancrazio : inibizione per giorni 40; a carico del Sig. Maurizio DALL’ORA Dirigente Borgo S.Pancrazio :inibizione per giorni 20; a carico del Sig. Nicolò BACIOCCHI Dirigente Borgo S.Pancrazio : inibizione per giorni 40; a carico del Sig. Stefano ZUANASSI Dirigente Borgo S.Pancrazio :inibizione per giorni 20; a carico della Pol. Borgo S.Pancrazio ammenda di € 500,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico de Sig. Lamine KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Moussa KEITA Calciatore Borgo S.Pancrazio : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Eugenio VALENTI Dirigente Borgo S.Pancrazio : inibizione per giorni 40; a carico del Sig. Maurizio DALL’ORA Dirigente Borgo S.Pancrazio :inibizione per giorni 20; a carico del Sig. Nicolò BACIOCCHI Dirigente Borgo S.Pancrazio : inibizione per giorni 40; a carico del Sig. Stefano ZUANASSI Dirigente Borgo S.Pancrazio :inibizione per giorni 20; a carico della Pol. Borgo S.Pancrazio ammenda di € 500,00.- Il Dott. Postiglione ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere alla Pol. Borgo S.Pancrazio la sanzione della penalizzazione di 4 punti da scontarsi nella classifica del Campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2013/2014. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto di quest’ultimo provvedimento proposto dal Dott. Postiglione da infliggere a carico della Pol. Borgo S.Pancrazio ritenuto congruo il provvedimento stesso dispone l’irrogazione della seguente sanzione : a carico della Pol. Borgo S.Pancrazio : n. 4 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2013/2014.
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