COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 02/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO AVVERSO LE DECISIONI (INIBIZIONE FINO AL 30.9.2014 AL DIRIGENTE D’ALESSANDRO MARIO ED AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 400,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / PACENTRO, DISPUTATA IL 17.3.2013 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. n° 51 del 21.3.2013 – C.RA.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 02/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO AVVERSO LE DECISIONI (INIBIZIONE FINO AL 30.9.2014 AL DIRIGENTE D’ALESSANDRO MARIO ED AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 400,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / PACENTRO, DISPUTATA IL 17.3.2013 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. n° 51 del 21.3.2013 – C.RA.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Notaresco ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottato dal G.S., in quanto il D’Alessandro, allontanato nel corso della gara per proteste e ingiurie all’arbitro, a fine gara reiterava pesanti ingiurie e gravi minacce nei confronti dello stesso; quindi raggiunto lo spogliatoio, sottratta la bandierina ad un A.A. la lanciava contro il direttore di gara colpendolo all’altezza di un ginocchio, dopo avere impedito con la forza la chiusura della porta dello spogliatoio arbitrale, benché trattenuto da altro dirigente locale. Allontanato a fatica, tornava nuovamente vicino al direttore di gara reiterando, unitamente a bestemmia, ingiurie e minacce. Quanto all’ammenda, poiché persona non identificata, ma comunque riconducibile alla società Notaresco, unitamente a un dirigente locale, aveva colpito con uno schiaffo sul braccio il direttore di gara.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il direttore di gara ha refertato episodi mai avvenuti o, comunque, di scarsa rilevanza, riservandosi di agire a tutela dei suoi interessi nelle sedi opportune.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato le ingiurie e le minacce, precisando, di avere impropriamente riferito che la bandierina sarebbe stata sottratta all’A.A., in quanto, in realtà, la stessa non era più nella disponibilità dello stesso ed era, quindi, stata raccolta dal D’Alessandro prima che venisse lanciata all’indirizzo del direttore di gara.
Osserva la Commissione che, relativamente alla sanzione adottata nei confronti del D’Alessandro, la stessa può essere lievemente ridotta alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara e, soprattutto, del fatto che il lancio della bandierina non ha causato conseguenza alcuna nei confronti dell’arbitro. Resta, peraltro, il fatto che la versione dei fatti fornita da quest’ultimo non può essere messa in discussione dall’appellante, in quanto costituisce, come noto, fonte di prova privilegiata.
Per quanto riguarda, invece, la sanzione dell’ammenda, ritiene la Commissione che la stessa debba essere confermata, risultando congrua ed adeguata ai comportamenti posti in essere dalle persone descritte dal direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta al sig. D’Alessandro Mario fino al 15.3.2014, confermando nel resto l’impugnata decisione.
Dispone, infine, accreditarsi la relativa tassa ove addebitata.
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