COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 02 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.121del Sig.CIDDIO GIOVANNI (Tesserato della ASD Grimaldi). avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 26.3.2013 (inibizione fino al 31/12/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 02 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.121del Sig.CIDDIO GIOVANNI (Tesserato della ASD Grimaldi). avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 26.3.2013 (inibizione fino al 31/12/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara ha affermato che il ricorrente nell’intervallo tra il primo e secondo tempo “con l’asta della bandierina colpiva violentemente i calciatori della Soc. Aprigliano”; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adequata alla natura e all’entità del fatto dallo stesso commesso; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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